Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/16: Progetto di ordinanze concernente la legge sui giochi in denaro · 34 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo
Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.243572 / 217.1/2017/00005
di giochi di grande estensione, di collaborare con vari servizi per elaborare, attuare e valutare le misure di protezione dei giocatori. Rispetto al diritto vigente (art. 37 cpv. 2 OCG), la nuova legge ha notevolmente esteso la cerchia dei partner possibili. In considerazione di questa estensione, l’articolo 76 capoverso 2 LGD, contrariamente al diritto vigente, non prevede l’obbligo generale di collaborare. Tuttavia, per la collaborazione con un centro di prevenzione della dipendenza, l’articolo 79 della nuova ordinanza prevede un tale obbligo, al fine di garantire la qualità professionale adeguata per l’assistenza ai giocatori problematici.
Gli articoli 80 e 81 riguardano l’esclusione dal gioco. L’articolo 80 precisa l’articolo 81 LGD in merito alla revoca dell’esclusione. Secondo l’articolo 81 LGD, l’esclusione è revocata su richiesta dell’interessato se viene meno il motivo che l’ha determinata. Per l’esclusione volontaria, l’unico motivo è in linea di massima la volontà dell’interessato. In teoria potrebbe pertanto essere revocata non appena l’interessato ne manifesta la volontà. Nell’ordinanza è quindi necessario definire una durata minima durante la quale l’esclusione non può essere revocata, poiché in caso contrario la misura perderebbe il suo senso. La durata minima è stata fissata a tre mesi, poiché se fosse più lunga rischierebbe di scoraggiare i giocatori a ricorrere all’esclusione volontaria. Per l’esclusione volontaria le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione possono prevedere una procedura di revoca semplificata (cpv. 2). Non possono tuttavia derogare all’articolo 81 LGD; pertanto, uno specialista o un servizio specializzato riconosciuto a livello cantonale deve comunque partecipare alla procedura di revoca dell’esclusione. L’articolo 81 disciplina le informazioni che devono figurare nel registro delle persone escluse. I capoversi 3 e 4, relativi alla tenuta del registro, hanno carattere dichiarativo; ricordano semplicemente le norme generali sulla protezione dei dati e non aggiungono alcunché agli obblighi previsti dalla legge federale del 19 giugno 199214 sulla protezione dei dati (LPD).
L’articolo 82 completa l’obbligo di presentare un rapporto di cui all’articolo 84 LGD in merito all’efficacia delle misure di protezione dei giocatori contro il gioco eccessivo. Per l’esame, le autorità di sorveglianza possono far ricorso a esperti esterni indipendenti. Queste precisazioni in merito al rapporto sulla protezione sociale sono state introdotte in sostituzione
dell’obbligo per gli organizzatori di procedere periodicamente a una valutazione esterna dei loro piani di misure sociali.
3.6.2 Sezione 2: Misure di protezione sociale di spettanza degli organizzatori che offrono giochi in linea
Questa sezione concretizza il capitolo 6 della LGD per i giochi in linea, a prescindere che si tratti di giochi da casinò o di giochi di grande estensione. Descrive gli obblighi minimi degli organizzatori e mette in risalto determinate misure di grande importanza per i giochi in linea. È tuttavia ovvio che tutte le misure previste dal capitolo 6 della LGD sono applicabili ai giochi in linea e che gli organizzatori sono liberi di adottare anche altre misure rispetto a quelle previste dall’ordinanza. Le autorità di vigilanza continuano inoltre ad avere la competenza di prescrivere, se necessario, misure supplementari, sempreché restino nell’ambito di quelle previste dalla legge. Questi principi generali sono menzionati all’articolo 87.
Gli articoli 83-86 prevedono le misure minime di protezione dei giocatori che devono essere adottate dagli organizzatori.
Mettere a disposizione del giocatore le informazioni sul suo comportamento di gioco: la
somma delle poste giocate durante un periodo definito dal giocatore (giorno, settimana, mese), la somma delle sue vincite e il risultato netto della sua attività di gioco durante tale periodo (art. 83 cpv. 1).
14 RS 235.1