Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/16: Progetto di ordinanze concernente la legge sui giochi in denaro · 34 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 26Fedlex · Rapporto esplicativo

Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.243572 / 217.1/2017/00005

dell’articolo 18 della legge del 17 giugno 201118 sulla promozione dello sport, quest’ultimo ha il compito di combattere gli effetti collaterali indesiderati dello sport, il che non ha in linea di massima nessun influsso sulla comunicazione ai sensi dell’articolo 13 paragrafo 2 della Convenzione di Macolin. Per evitare qualsiasi confusione e visto che nel contesto internazionale è di rilievo solo l’attribuzione del ruolo di piattaforma, l’Autorità intercantonale potrà svolgere il ruolo di piattaforma nazionale a partire dall’entrata in vigore della Convenzione di Macolin. Il ruolo dell’UFSPO è pertinente innanzitutto sul piano nazionale.

Oltre a chiarire le competenze, il nuovo articolo 78a contiene nel suo capoverso 3 regole sugli aiuti finanziari alle organizzazioni sportive. La disposizione intende garantire che

l’UFSPO conceda aiuti finanziari soltanto a organizzazioni sportive che prevedono misure appropriate per lottare contro la manipolazione di competizione sportive.

3.10.2 Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto

L’articolo 10 capoverso 1 lettera g dell’ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto deve essere adeguato alla nuova terminologia del diritto sui giochi in denaro. I termini «giochi d’azzardo» e «lotterie» vanno sostituiti da «giochi in denaro». Come finora, nessun gioco in denaro estero potrà essere offerto in Svizzera. Le imprese che violano questo divieto e vengono individuate, devono versare retroattivamente l’IVA sulle prestazioni fornite in Svizzera fino all’inizio del termine di prescrizione di cinque anni del diritto di tassazione.

3.10.3 Ordinanza sull’imposta preventiva

Articolo 39: dal 2013, il nuovo articolo 6 della legge federale del 13 ottobre 196519

sull’imposta preventiva (LIP) definisce, rinviando alle nuove disposizioni della LIFD, le vincite ai giochi in denaro, nonché ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite soggiacenti all’imposta preventiva. Non è pertanto necessario descrivere l’oggetto dell’imposta nell’ordinanza. L’articolo 6 LIP precisa inoltre che sono imponibili le singole vincite. Le regole di cui ai capoversi 1 e 2 relative alla pluralità di vincite con un solo biglietto di lotterie o una sola giocata oppure alle vincite conseguite con biglietti di lotteria frazionati sono pertanto superflue.

La LGD contempla le «operazioni affini alla lotteria» con l’espressione «giochi di destrezza e lotterie destinati a promuovere le vendite», sempreché non siano da considerarsi giochi di grande estensione ai sensi del nuovo diritto. I giochi di destrezza e le lotterie destinati a promuovere le vendite sono definiti all’articolo 1 capoverso 2 lettere d ed e LGD. Il nuovo articolo 1 capoverso 1 LIP rinvia a tale disposizione e quindi può essere abrogato anche il capoverso 3.

L’articolo 40 è ormai privo di qualsiasi significato e può essere abrogato.

Articolo 41 capoverso 1: secondo il nuovo diritto, l’imposta è calcolata sulle singole vincite ai giochi in denaro. Sono imponibili le vincite non esentate dalla tassazione secondo il nuovo articolo 24 lettere i-iterLIFD, ossia quelle che superano il milione di franchi nei giochi di grande estensione (art. 3 lett. e LGD) e quelle realizzate con i giochi da casinò in linea. Il termine «importo» indica che vi è in ogni caso un importo esente da imposta; in altre parole, in caso di vincita superiore il primo milione di franchi è sempre esente da imposta.

Art. 41bis: per i giochi di destrezza e le lotterie destinati a promuovere le vendite ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettere d ed e LGD, l’imposta è calcolata sulle singole vincite che superano i 1000 franchi. Si tratta in questo caso di una franchigia fiscale: se una singola vincita supera il limite di 1000 franchi, l’imposta è dovuta sull’importo totale della vincita.

18 RS 415.0

19 RS 642.21