Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/16: Progetto di ordinanze concernente la legge sui giochi in denaro · 34 pagine

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Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.243572 / 217.1/2017/00005

re il comportamento passato del richiedente, dei suoi soci in affari più importanti e dei loro aventi economicamente diritto, ma il suo esame deve limitarsi ai cinque anni prima

dell’inoltro della domanda. La disposizione persegue soprattutto quattro obiettivi: 1. aprire il mercato agli attori che in passato hanno rispettato il diritto svizzero; 2. agevolare il lavoro delle autorità di vigilanza; 3. indurre le «pecore nere» ad abbandonare la loro prassi;

4. (ri)aprire, dopo un periodo transitorio, il mercato svizzero ai grandi organizzatori internazionali (mediante cooperazioni). Si precisa quindi per un ambito, ciò che vale anche per tutti gli altri: nella valutazione dei fatti del passato, non si tiene conto soltanto della gravità del reato, ma anche del periodo in cui l’interessato si è comportato correttamente. Il capoverso 2 contempla il caso particolare del fornitore di giochi in denaro, in particolare di giochi in linea. Occorre distinguere due situazioni. I fornitori che nel contempo organizzano giochi in denaro sottostanno al disciplinamento generale di cui al capoverso 1. Per i fornitori specializzati che si limitano invece a fornire giochi in denaro a terzi, il capoverso 2 precisa che il semplice fatto di aver fornito giochi a organizzatori che non soddisfano il requisito della buona reputazione non è sufficiente per privarli della propria buona reputazione. Infine, secondo il capoverso 5 spetta alla casa da gioco verificare la reputazione dei soci in affari più importanti e dei suoi aventi economicamente diritto. Su richiesta della CFCG, deve fornire i documenti necessari, elencati nell’ordinanza dipartimentale (art. 2).

L’articolo 9, riguardante la gestione indipendente, è una nuova disposizione che riprende il tenore del punto 2.6 dei vigenti atti di concessione. La disposizione disciplina i compiti che devono essere in ogni caso adempiuti dalla casa da gioco e quelli che possono essere delegati a terzi (outsourcing). Le attività centrali della casa da gioco, soprattutto quelle che implicano un contatto con i clienti, non possono essere delegati a terzi e devono essere adempiuti dai collaboratori della casa da gioco legati a quest’ultima da un contratto di lavoro. Si tratta, ad esempio, delle attività connesse alla protezione dei giocatori o all’esercizio sicuro e trasparente dei giochi. Le altre attività, che non sono da considerarsi essenziali o fondamentali e che non figurano nell’elenco del capoverso 2, possono essere delegate a terzi. Possono ad esempio essere delegati i seguenti compiti: la pianificazione finanziaria, la contabilità, la cura del marchio, l’installazione e la manutenzione della burotica (ad esempio una rete Office), la logistica e gli acquisti, la gestione di un bar o di un ristorante, i lavori di manutenzione dei sistemi di jackpot, di videosorveglianza e del SECC, le operazioni di cambio, la protezione degli oggetti, la formazione e il perfezionamento professionali del personale, la gestione della piattaforma in linea e del SRD o la messa a disposizione della piattaforma per i giochi in linea. Il modello del «white labelling», che per la casa da gioco consiste nell’acquistare una soluzione «chiavi in mano», in cui, oltre allo sviluppo della piattaforma per i giochi in linea, è conferita a terzi anche la sua gestione, non è autorizzato. La casa da gioco che delega un’attività a terzi resta comunque responsabile del rispetto degli obblighi legali e deve adottare le misure necessarie per garantire che i suoi soci in affari li rispettino.

L’articolo 10 è una nuova disposizione e descrive in grandi linee cosa s’intende per attività irreprensibile della casa da gioco richiedente, dei suoi più importanti soci in affari e dei suoi aventi economicamente diritto, e come vada esaminato tale criterio. Il richiedente, che nella maggior parte dei casi non ha esercitato o non esercita attività prima o durante la procedura di rilascio della concessione, deve dimostrare in maniera plausibile che rispetterà le condizioni menzionate al capoverso 1. Il capoverso 4 precisa che spetta innanzitutto alla casa da gioco verificare che i suoi soci in affari più importanti e i suoi aventi economicamente diritto forniscano le garanzie richieste dalla legge. Deve chiedere ai suoi soci di fornirle i documenti necessari, in particolare i rapporti di revisione. La casa da gioco non deve condurre indagini approfondite, bensì procurarsi i documenti facilmente accessibili e analizzarli. Tali documenti sono enumerati nell’ordinanza del DFGP sulle case da gioco (art. 2). Su richiesta della CFCG, la casa da gioco le trasmette i documenti. Per limitare l’onere della casa da gioco,

quest’ultima deve verificare soltanto l’attività commerciale irreprensibile dei suoi soci in affari