Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/16: Progetto di ordinanze concernente la legge sui giochi in denaro · 34 pagine
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Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.243572 / 217.1/2017/00005
Obbligare il giocatore a fissare limiti di gioco prima di iniziare a giocare. Tali limiti devono
essere definiti a partire dall’apertura del conto giocatore. Si tratta di un elemento centrale della protezione dei giocatori in linea. Spetta all’organizzatore decidere i limiti a disposizione del giocatore entro la gamma menzionata all’articolo 83 capoverso 2. Potrà ad esempio dare soltanto la possibilità di fissare un limite per le poste giornaliere. Ma potrà anche prevedere quella di fissare più limiti, ad esempio quotidiani e mensili. Il capoverso 3 prevede un’eccezione per i giochi di grande estensione che presentano un rischio limitato per i giocatori, ad esempio la lotteria svizzera Swiss Lotto. Per questi giochi, il giocatore può decidere liberamente se stabilire o meno dei limiti prima di giocare. Inoltre, affinché i limiti fissati dal giocatore adempiano la loro funzione, il giocatore non deve poterli modificare nella «foga del gioco» e pertanto l’articolo 83 capoverso 4 prevede un tempo d’attesa di 24 ore.
Mettere a disposizione del giocatore informazioni generali sul gioco eccessivo, incluso un
metodo di autovalutazione del comportamento di gioco (art. 84).
Dare la possibilità al giocatore di uscire temporaneamente dal gioco (periodo di raffred-
damento; art. 85). Si tratta di una misura meno drastica dell’esclusione volontaria di cui all’articolo 80 capoverso 5 LGD e più adatta ai giochi esercitati in linea. Il giocatore può decidere per quanto tempo uscire dai giochi (cpv. 1) e da quali giochi (cpv. 2). L’uscita temporanea dai giochi di un determinato organizzatore è valida soltanto per tale organizzatore. Una volta che il giocatore ha scelto la durata della sua uscita temporanea, non può più modificarla. Se vuole continuare il gioco prima della scadenza del termine scelto deve farne domanda all’organizzatore (cpv. 3).
Individuare precocemente i giocatori a rischio (art. 86). In linea di principio i giochi in linea
permettono di seguire senza lacune i giocatori e quindi vi sono molte possibilità di individuazione precoce, a condizione che siano installati gli strumenti automatici appropriati. Tali strumenti fanno scattare un allarme se sono adempiuti uno o più criteri. Una volta individuato un giocatore a rischio, l’organizzatore deve adottare le misure necessarie (cpv. 2). In genere, ciò significherà contattare personalmente il giocatore interessato. Per non costringere gli organizzatori a eseguire una sorveglianza senza lacune dei giocatori anche per i giochi che presentano un rischio limitato, come ad esempio la lotteria svizzera Swiss Lotto, secondo il capoverso 1 le misure possono essere adeguate in funzione del rischio potenziale che rappresenta il gioco.
3.7 Capitolo 7: Limitazione dell’accesso a offerte di gioco in linea non autorizzate in Svizzera
Questo capitolo attua il capitolo 7 della LGD, riguardante il blocco dell’accesso ai giochi in linea non autorizzati, e precisa alcune nozioni indeterminate della legge.
L’articolo 88 precisa il termine entro cui i fornitori di servizi di accesso a Internet devono mettere in atto il blocco, una volta che le autorità di vigilanza hanno trasmesso loro l’elenco delle offerte non autorizzate. Il metodo del blocco (blocco del DNS o dell’indirizzo IP o altro metodo) deve essere deciso dal fornitore di accesso d’intesa con l’autorità di vigilanza (art. 89), in funzione delle possibilità tecniche e del rischio di un blocco eccessivo. L’articolo 90 riguarda il coordinamento tra CFCG e l’Autorità intercantonale per la pubblicazione dell’elenco delle offerte di gioco bloccate. Infine, l’articolo 91 prevede qualche indicazione per determinare l’indennità ai fornitori di servizi di accesso a Internet.