Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/16: Progetto di ordinanze concernente la legge sui giochi in denaro · 34 pagine

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Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.243572 / 217.1/2017/00005

L’articolo 68 capoversi 2 e 3 descrive determinati obblighi d’informazione specifici. Affinché possa esercitare i suoi compiti di vigilanza, l’Autorità intercantonale deve disporre di una panoramica dei luoghi d’installazione degli apparecchi. Gli organizzatori sono tenuti ad annunciare all’Autorità intercantonale ogni installazione, rimozione o sostituzione di un apparecchio automatico per giochi in denaro. L’obbligo d’informazione ai sensi del capoverso 3 comprende in particolare anche informazioni sul numero e il tipo di apparecchi automatici per il gioco di destrezza e su eventuali autorizzazioni comunali e cantonali (autorizzazione di esercitare un’attività commerciale, ecc.).

Gli articoli 69, 70 e 71 disciplinano la comunicazione di dati nell’ambito della lotta contro la manipolazione di competizioni sportive. Queste disposizioni autorizzano estesi scambi di dati tra gli organizzatori e le autorità. In caso di scommesse sospette, devono essere scambiati i dati relativi agli scommettitori e alle persone che finanziano le scommesse. I dati comprendono informazioni relative a procedimenti penali e amministrativi. Gli organizzatori di scommesse sportive comunicano in particolare le scommesse proposte o accettate e segnalano eventuali comportamenti sospetti degli scommettitori. L’elenco dell’articolo 69 capoverso 2 lettera c va inteso in senso lato. Tutte le persone che hanno la possibilità di influenzare una competizione sportiva o un campionato sono potenzialmente corruttibili, soprattutto i giocatori, gli arbitri, gli allenatori e i funzionari. Anche le autorità inquirenti partecipano allo scambio d’informazioni.

3.6 Capitolo 6: Protezione contro il gioco eccessivo

3.6.1 Sezione 1: Disposizioni generali

Questa sezione contiene le disposizioni sulla protezione sociale applicabili sia alle case da gioco che agli organizzatori di giochi di grande estensione. Poiché la LGD disciplina già ampiamenti la protezione dei giocatori, le disposizioni dell’ordinanza si limitano soprattutto a precisare alcuni punti particolari.

Le prime disposizioni trattano le misure di marketing in senso lato (art. 72-75) e sono nuove.

L’articolo 72, sulla pubblicità indiretta, contempla il modello commerciale seguente: un organizzatore di giochi in linea non autorizzato gestisce un sito o un’applicazione per apparecchi mobili con un nome di dominio che termina in .net o in freeXYZ.com, sul quale propone giochi gratuiti. Una volta iscritti sul sito, i giocatori sono oggetto di misure di marketing personalizzate (messaggi di posta elettronica, ecc.) per attirarli sul sito con il suffisso .com, che contiene giochi a pagamento. Per questa fattispecie l’articolo 72 stabilisce che le limitazioni imposte dall’articolo 74 LGD alla pubblicità per i giochi in denaro si applicano anche ai giochi gratuiti. Nella versione tedesca della frase introduttiva, la parola «oder» va interpretata come «und/oder».

L’articolo 73 intende impedire che i giocatori facciano debiti per giocare. Anche la legge impedisce a un organizzatore di concedere crediti ai giocatori (art. 75 cpv. 1 LGD) per ovvie ragioni di protezione dal gioco eccessivo. La presente disposizione rientra nello stesso ordine di idee e persegue lo stesso obiettivo: si tratta di evitare che un giocatore che non ha o non ha più le risorse finanziarie per giocare prosegua il gioco ricorrendo a crediti. Una casa da gioco non può ad esempio esporre nei suoi locali una pubblicità per un istituto di credito.

L’articolo 74 riguarda il caso particolare delle versioni demo dei giochi in linea, spesso usate per permettere ai giocatori di esercitarsi e testare i giochi in linea. Si tratta di versioni gratuite di giochi a pagamento che non devono dare al giocatore un’idea sbagliata delle sue possibilità di vincita. Pertanto la disposizione sancisce che la quota di restituzione simulata del gioco gratuito deve essere identica a quella del gioco reale a pagamento.

L’articolo 75 disciplina le condizioni alle quali l’offerta di giochi e crediti di gioco gratuiti può essere autorizzata. Questa disposizione riveste grande importanza per i giochi in linea, poi-