Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/16: Progetto di ordinanze concernente la legge sui giochi in denaro · 34 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo
Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.243572 / 217.1/2017/00005
gioco gratuiti siano destinate a giocatori a rischio. In generale, non si può evitare che le offerte con giochi o crediti di gioco gratuiti interessino questi giocatori, ma è in ogni caso vietata qualsiasi offerta destinata specificamente a queste persone.
La lettera c riguarda in particolare il divieto della pubblicità ingannevole. Il giocatore medio deve ad esempio poter effettivamente utilizzare i crediti di gioco gratuiti entro un periodo ragionevole. Sarebbe ingannevole se un credito di gioco gratuito di una certa somma è liberato soltanto se il giocatore punta un multiplo di essa, senza che ciò sia chiaramente esplicitato.
Per le case da gioco terrestri, l’articolo 75 capoverso 3 conferma la prassi dell’articolo 81 OCG.
L’obbligo di tenere un conteggio separato per i giochi e i crediti di gioco gratuiti è necessario per separarli dal prodotto lordo dei giochi delle case da gioco terrestri conformemente
all’articolo 114.
L’articolo 76 disciplina la questione dei mezzi di pagamento e della concessione di prestiti e anticipi in seno alla casa di gioco. Congiuntamente all’articolo 75 LGD, la disposizione vieta la concessioni di prestiti e anticipi in seno alla casa da gioco, anche quella per mestiere da parte di terzi. Il capoverso 2 autorizza la CFCG a vietare determinati mezzi di pagamento che ostacolano le case da gioco nell’adempimento dei loro obblighi, soprattutto quelli in materia di protezione sociale o di lotta al riciclaggio di denaro.
L’articolo 77 completa l’elenco esemplificativo dell’articolo 76 capoverso 1 LGD riguardante il contenuto del piano di misure sociali. Gli organizzatori devono includere nel loro piano di misure sociali una strategia per gestire eventuali interessi di conflitto delle persone incaricate di applicare le misure di protezione dei giocatori (cpv. 1). Devono inoltre descrivere le modalità delle collaborazione con i fornitori di prestazioni ai sensi dell’articolo 76 capoverso 2 LGD, ad esempio i centri di prevenzione della dipendenza (cpv. 2). Vista la diversa natura dei giochi proposti, la portata e il grado di dettaglio dei piani di misure sociali non sono gli stessi per le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione. Tra questi ultimi vi sono anche delle differenze tra gli organizzatori di lotterie e scommesse e gli organizzatori di giochi di destrezza. Il piano di misure sociali degli organizzatori di giochi di destrezza potrà infatti essere molto breve e descrivere sommariamente le principali misure di protezione previste. Le esigenze sono più elevate per gli organizzatori di lotterie e scommesse sportive, ma il piano potrà limitarsi a descrivere le misure generali e le collaborazioni, visto che le misure specifiche per ciascun gioco sono in linea di principio descritte nell’autorizzazione del gioco. Infine, il piano di misure sociali delle case da gioco corrisponde a quanto loro richiesto dal diritto vigente.
L’articolo 78 contiene due precisazioni in merito al piano di misure sociali, che riguardano unicamente le case da gioco. Il capoverso 1 disciplina in dettaglio le indicazioni che deve contenere il piano di misure sociali, mentre il capoverso 2 stabilisce che una parte del piano di misure sociali deve essere consacrata agli apparecchi automatici per il ritiro di contanti situati nella casa da gioco. Va indicata soprattutto l’ubicazione di tali apparecchi e il modo in cui sono sorvegliati. Infatti il ritiro di importi più o meno importanti o il ritiro ripetuto da parte di un giocatore possono costituire un indizio importante di comportamento di gioco problematico. Si tratta di un criterio di cui tenere conto nell’individuazione precoce del gioco eccessivo. L’esistenza di distributori di banconote all’interno di una casa da gioco rappresenta pertanto un certo rischio per i giocatori, ma anche un’opportunità di individuare tempestivamente i comportamenti problematici, sempreché la casa da gioco installi un sistema di sorveglianza appropriato.
L’articolo 79 riguarda la collaborazione delle case da gioco e degli organizzatori di giochi di grande estensione con i fornitori esterni volta ad attuare il piano di misure sociali.
L’articolo 76 capoverso 2 LGD prevede la possibilità, per le case da gioco e gli organizzatori