Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/30: Revisione parziale della legge sull'organizzazione della Posta (LOP) · 39 pagine

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del suo diritto a utili e dividendi. Questo può tuttavia essere compensato con adeguati introiti derivanti dalla vendita delle azioni. Per la Confederazione la privatizzazione parziale risulta interessante, poiché permette di mantenere il controllo (indiretto) su PostFinance, di adempiere il mandato relativo al servizio universale con il traffico dei pagamenti e di trasferire a terzi una parte dei rischi aziendali e di responsabilità civile legati alla legislazione «too big to fail». Dal punto di vista giuridico è già possibile procedere a un’apertura dell'azionariato (art. 14 cpv. 2 LOP). Sotto il profilo economico, però, i requisiti saranno soddisfatti solo quando i potenziali investitori saranno convinti della sostenibilità del modello aziendale e del potenziale di utile in linea con il settore di PostFinance. È probabile che ciò avvenga solo dopo l'ingresso sul mercato dei crediti e delle ipoteche. La privatizzazione parziale di PostFinance rappresenta quindi una misura per soddisfare i requisiti patrimoniali regolamentari che può essere attuata solo a medio termine.

5. Capitale di terzi in grado di assorbire le perdite

Come misura a breve termine, PostFinance può assumere capitale di terzi che dal punto di vista regolatorio è computabile come capitale proprio. Gli strumenti di «bail-in» disponibili a tale scopo sono, ad esempio, i prestiti obbligatoriamente convertibili, che vengono convertiti in capitale azionario al raggiungimento della franchigia («trigger»)22, o le obbligazioni con rinuncia al credito («write off bond»), che devono essere ammortizzate al raggiungimento della franchigia23. Il legislatore prevede anche le cosiddette «obbligazioni bail-in», che sottostanno alla decisione della FINMA per quanto riguarda la conversione o la rinuncia al credito24.

In caso di crisi, sia i prestiti obbligatoriamente convertibili che le «obbligazioni bailin» equivalgono a una privatizzazione parziale spontanea di PostFinance. I «write off bond» non hanno questo effetto, ma comportano costi piuttosto elevati, poiché l'aumento del rischio di perdita si ripercuote sugli interessi. Gli interessi passivi supplementari vanno a scapito degli utili e compromettono quindi la capacità di PostFinance di ampliare i fondi propri con risorse proprie.

Il Consiglio federale è scettico nei confronti degli strumenti di «bail-in». Nel caso vi fosse una minaccia di insolvenza di PostFinance, la Confederazione quale proprietaria sarebbe messa sotto pressione e dovrebbe intraprendere il possibile per scongiurare il peggio. Sussiste pertanto il pericolo che i creditori degli strumenti di «bail-in» in ultima analisi non debbano sostenere il rischio di perdita per il quale vengono indennizzati. Tale rischio viene riversato sulla collettività. Questa situazione si verificherebbe anche nel caso in cui la Confederazione, in qualità di proprietaria (indiretta), garantisca per il capitale d'emergenza di PostFinance, solo che in questa circostanza non si verificherebbe un deflusso di fondi verso terzi.

6. Garanzia di capitalizzazione da parte della Confederazione

Alla luce delle considerazioni fatte, ai sensi di una soluzione transitoria, il Consiglio federale propone di colmare il gap tra i requisiti patrimoniali regolamentari e i fondi propri computabili di PostFinance mediante una garanzia di capitalizzazione della Confederazione, secondo l'articolo 132a OFoP. In questo scenario, la Confederazione, in qualità di proprietaria della Posta e di garante dei mandati di servizio uni-

22 Art. 27 cpv. 3 lett. b OFoP

23 Art. 27 cpv. 3 lett. a OFoP

24 Art. 126a OFoP