Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/30: Revisione parziale della legge sull'organizzazione della Posta (LOP) · 39 pagine
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e di disbrigo, non conseguirà utili degni di nota derivanti dalla concessione dei crediti COVID-19 (senza interessi), come previsto dal programma di aiuti.
Visto che i crediti COVID-19 concessi da PostFinance sono garantiti interamente dalla Confederazione, l’attività creditizia si ripercuote solo in modo marginale sui requisiti patrimoniali regolamentari della banca e non inasprisce le difficoltà relative al capitale di PostFinance26.
In futuro i crediti COVID-19 saranno soggetti alla limitazione del volume di concessione dei crediti e delle ipoteche sancito all’articolo 3 capoverso 1bbisdel progetto preliminare LOP. Secondo PostFinance, tali ripercussioni sono tuttavia trascurabili, visto che il volume di crediti COVID-19 è relativamente esiguo e che per principio tali crediti sono limitati al 2025.
In questa situazione di crisi PostFinance ha dimostrato di essere in grado di concedere in tempi brevi un elevato numero di crediti. L’allentamento temporaneo del divieto di cessione di crediti nel quadro dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 tuttavia non modifica affatto la situazione iniziale e le prospettive future illustrate al paragrafo 1.1.
3 Spiegazioni relative ai singoli articoli
Art. 3 LOP Scopo dell'azienda
Art. 3 cpv. 1 lett. b n. 4bise art. 3 cpv. 3
Il capoverso 1 definisce l'attività della Posta Svizzera e costituisce la base giuridica delle tre principali unità operative dell'azienda. Le attività dell'unità operativa «Prestazioni finanziarie» (cpv. 1 lett. b) sono effettuate da PostFinance27.
D'ora in poi PostFinance dovrà avere la possibilità di concedere crediti e ipoteche. Di conseguenza, è revocato il divieto di concessione dei crediti e delle ipoteche di cui al capoverso 3, che sarà aggiunto all'elenco delle prestazioni di cui al capoverso 1 lettera b numero 4bis. Le attività di PostFinance sono svolte principalmente sul territorio svizzero. Le operazioni estere sono consentite, ma non devono pregiudicare il mandato relativo al servizio universale nel traffico dei pagamenti mediante un'esposizione al rischio maggiore rispetto alle transazioni nazionali28.
Art. 3 cpv. 1bis
Il volume dei crediti e delle ipoteche che possono essere concessi da PostFinance è limitato dal capoverso 1bis. Questa limitazione si fonda sul diritto costituzionale, secondo il quale ogni attività economica dello Stato deve essere in relazione con il
26 I crediti COVID-19 non hanno ripercussioni sulle esigenze di fondi propri con posizioni ponderate (secondo RWA), poiché quelli fino a 500 000 franchi sono garantiti interamente dalla Confederazione e non richiedono una copertura con fondi propri. Vi sono ripercussioni marginali sulle esigenze di fondi propri senza posizioni ponderate (leverage ratio), poiché i limiti non utilizzati devono essere considerati posizioni fuori bilancio e, di conseguenza, fanno aumentare lievemente l’impegno generale.
27 Cfr. art. 14 cpv. 1 LOP sulle prestazioni del traffico dei pagamenti e del mandato relativo al servizio universale
28 Questa restrizione deriva dal principio di costituzionalità, vedi par. 6.1