Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/30: Revisione parziale della legge sull'organizzazione della Posta (LOP) · 39 pagine
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2.2 Privatizzazione parziale di PostFinance
L'attuale base legale consente già una privatizzazione parziale di PostFinance. Secondo l'articolo 14 capoverso 2 LOP, la Posta deve però detenere la maggioranza del capitale e dei voti di PostFinance. La decisione se, quando, come e in quale misura sia opportuna un'apertura dell'azionariato di PostFinance nei confronti di terzi, spetta in linea di massima al consiglio di amministrazione della Posta. Vista la portata per la proprietaria della Posta, tale decisione deve essere coordinata strettamente con il Consiglio federale.
La privatizzazione parziale di PostFinance non è oggetto del progetto, ma è strettamente correlata ad esso e rappresenta un elemento importante da attuare a medio termine per stabilizzare a lungo termine il gruppo Posta (cfr. par. 1.4). Per questo motivo, qui di seguito sono presentate in sintesi le considerazioni del Consiglio federale sulla privatizzazione parziale. Si tratta soprattutto di elencare procedure possibili e adeguate.
Variante 1: Ingresso in borsa con offerta pubblica iniziale di azioni (Initial Public Offering; IPO)
Durante un'operazione di IPO, l’impresa vende per la prima volta le proprie azioni al pubblico (max. 50 % meno una) e viene quotata in borsa. Le azioni in vendita sono di nuova emissione a seguito di un aumento di capitale (primary offering) o derivano dal portafoglio di azioni della Posta quale azionista esistente (secondary offering). Nel caso del primary offering la Posta, in qualità di azionista unica fino al momento in questione, rinuncia all’esercizio del diritto di sottoscrizione. In questo modo la sua partecipazione a PostFinance diminuisce nella misura auspicata. Gli introiti derivanti dall’emissione delle azioni andranno direttamente a PostFinance. Quest'ultima deve utilizzare tali fondi per la costituzione del capitale regolamentare o per soddisfare altre esigenze in materia di capitale. Nel caso del secondary offering, gli introiti derivanti dall’emissione delle azioni non vanno a PostFinance, bensì alla Posta. Quest'ultima deve utilizzare i fondi per aumentare il capitale proprio regolamentare di PostFinance. Un'eventuale eccedenza di introiti derivante dall’emissione delle azioni attraverso i requisiti patrimoniali regolamentari può essere utilizzata nell’ambito del gruppo e/o versata alla Confederazione sotto forma di dividendi.
PostFinance già soddisfa i requisiti per la quotazione alla SIX Swiss Exchange25. In qualità di azienda quotata in borsa, PostFinance è tenuta a rispettare gli obblighi di comunicazione e di comportamento previsti dalla legislazione sul mercato dei capitali. La prescritta parità di trattamento di tutti gli azionisti richiede alcuni adeguamenti del modello di gestione del gruppo. Nel contempo, continua ad essere necessario garantire una gestione del gruppo Posta unitaria per adempiere gli obblighi di riferire alle diverse autorità di vigilanza.
Variante 2: Partenariato strategico
In un partenariato strategico, un'impresa giuridicamente ed economicamente indipendente dalla Posta assume una partecipazione finanziaria in PostFinance (cosiddetta equity joint venture). Questa impresa partner ha l’opzione di rilevare le azioni
25 PostFinance deve disporre di un'organizzazione stabile dal punto di vista tecnico e del personale, esibire da almeno tre anni conti annuali secondo standard di presentazione dei conti generalmente riconosciuti e avere nominato una direzione e un consiglio di amministrazione, che dispongono delle esperienze e delle competenze necessarie, in particolare nell'ambito del governo d’impresa