Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/30: Revisione parziale della legge sull'organizzazione della Posta (LOP) · 39 pagine

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Tuttavia non sono interessati dal limite gli «Impegni risultanti da operazioni di finanziamento di titoli» (ad es. operazioni di securities lending e reverse repurchase)33.A differenza delle operazioni di credito, nel caso dei securities lending l'accento è posto sul prestito di titoli e non sul finanziamento. Le operazioni di (reverse) repurchase sono strumenti del mercato monetario e dei capitali e non sono pertanto interessate dall'attuale divieto di concessione dei crediti, né saranno incluse in futuro nelle voci di credito.

Il Consiglio federale guida le imprese controllate dalla Confederazione34 principalmente attraverso obiettivi strategici (art. 8 cpv. 5 LOGA e art. 7 LOP). Il consiglio di amministrazione dell’azienda riferisce al Consiglio federale su base annua in merito al raggiungimento degli obiettivi strategici (cfr. art. 7 cpv. 3 LOP e art. 8 cpv. 4 e 5 LOGA).

A tempo debito il Consiglio federale, nell’ambito degli obiettivi strategici della Posta, stabilirà che le esigenze in materia di concessione dei crediti e delle ipoteche secondo il capoverso 1bisdevono essere rispettate in ogni momento e che tale rispetto deve essere verificato da un servizio esterno (nell’ambito della chiusura annuale ed eventualmente anche della chiusura semestrale, ad esempio dall’ufficio di revisione ordinario). La Posta, a sua volta, riferisce annualmente al Consiglio federale in merito al raggiungimento di questo obiettivo.

La base dell'obiettivo strategico «Limite alla concessione dei crediti e delle ipoteche» è costituita dai depositi a vista e dalle voci di credito (vedi sopra). Queste voci sono riportate nel rapporto di gestione e quindi verificate dall'ufficio di revisione. L'obiettivo deve essere definito dal Consiglio federale in termini misurabili, vale a dire che deve essere accompagnato da adeguati criteri di verifica (indicatori). Inoltre deve essere circoscritto il relativo metodo di verifica (modalità). Gli indicatori possono riguardare, ad esempio, la struttura del processo utilizzato dalla Posta o da PostFinance per verificare il limite di concessione dei crediti e delle ipoteche (ad es. giorni di riferimento, struttura del buffer, meccanismo delle misure [evento scatenante]) o la struttura delle contromisure attuate in caso di superamento del limite. Considerati i depositi a vista in CHF in Svizzera pari a circa 65 miliardi di franchi (stato 31 dicembre 2019) e il previsto avvio delle operazioni creditizie e ipotecarie, con una crescita organica fino ad un massimo di cinque miliardi di franchi all'anno, è improbabile invece che tali sforamenti si verifichino nei primi dieci anni successivi alla revoca del divieto di concessione di crediti e di ipoteche, soprattutto perché la banca costituirà le necessarie riserve. Nella fase avanzata di costituzione della voce relativa a crediti e ipoteche, non è escluso tuttavia che particolari eventi di mercato

33 Allegato 1 ordinanza sulle banche, voce 1.3

34 Le espressioni «imprese statali», «imprese parastatali», «imprese controllate dallo Stato», «imprese federali» o «imprese pubbliche» vengono utilizzate nella maggior parte dei casi come sinonimi. Esse fanno riferimento a enti incaricati di compiti amministrativi della Confederazione al di fuori dell'Amministrazione federale (centralizzata o decentralizzata) (art. 2 cpv. 4 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, LOGA, RS 172.010).