Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/30: Revisione parziale della legge sull'organizzazione della Posta (LOP) · 39 pagine

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compito federale sancito dalla Costituzione ed è limitata in un certo senso da

quest’ultimo29.

Con l'avvio dell'attività creditizia e ipotecaria PostFinance intraprende un'attività economica legata al mandato costituzionale relativo al servizio universale nel traffico dei pagamenti (art. 92 Cost.). Il volume di crediti e ipoteche concessi è pertanto limitato ai depositi della clientela che PostFinance riceve mediante tale mandato. Dal punto di vista della tipologia di conti, si tratta di quelli destinati al traffico dei pagamenti per l'esecuzione delle operazioni di pagamento su base giornaliera e che non sono soggetti ad alcun termine di preavviso. In termini di bilancio, ciò corrisponde ai cosiddetti «depositi a vista in CHF in Svizzera» (al 31 dicembre 2019:

65 243 mia. CHF)30.

Conformemente al capoverso 1bis, la limitazione riguarda tutte le voci di credito negli attivi del bilancio bancario. Si tratta delle voci «Crediti nei confronti di banche», «Crediti nei confronti della clientela» e «Crediti ipotecari»31.Il limite secondo il capoverso 1bisriguarda quindi in particolare i finanziamenti a breve termine dell'attivo circolante della clientela (crediti d'esercizio), ma anche, ad esempio, i crediti coperti da ipoteche sotto forma di crediti in conto corrente nonché i crediti di costruzione prima del consolidamento. PostFinance era attiva nel settore dei prestiti su titoli di credito già prima del divieto di concessione dei crediti ai sensi dell'attuale articolo 3 capoverso 3. I prestiti su titoli di credito sono prestiti (sul mercato dei capitali) a controparti con rating riconosciuto dalla FINMA, che vengono utilizzati per il finanziamento a lungo termine di enti pubblici (Cantoni, banche cantonali, città e Comuni nonché imprese parastatali). Nell’ambito del messaggio concernente la LOP32 e nel quadro dell’introduzione del divieto di concessione dei crediti e ipoteche, il Consiglio federale si è espresso in merito modello aziendale di PostFinance e ha deciso che i depositi di quest’ultima non erano destinati a privati e a PMI. Essi devono quindi esibire un rating ed essere venduti più in fretta rispetto a ipoteche e crediti. I prestiti su titoli di credito soddisfano tali requisiti e non sono contemplati dal divieto di concessione dei crediti in vigore. Tecnicamente sono tuttavia riportati nelle voci di bilancio «Crediti nei confronti della clientela» e «Crediti nei confronti di banche». Conseguentemente a tale assegnazione nel bilancio, anche tali prestiti saranno in futuro soggetti al limite di cui al capoverso 1bis(prestiti su titoli di credito al 31 dicembre 2019: 3889 mia. CHF [Crediti nei confronti di banche] e 12 075 mia. CHF [Crediti nei confronti della clientela]).

29 Sulla costituzionalità vedi par. 6.1

30 I «depositi a vista in CHF in Svizzera» corrispondono a depositi a vista (obblighi derivanti dai depositi della clientela), al netto dei depositi a vista all’estero e dei depositi a vista in valuta estera. Cfr. anche il rapporto di gestione PostFinance 2019, n. 20, pag. 74, consultabile all'indirizzo https://geschaeftsbericht.post.ch/19/ar/app/uploads/IT_PostFinance_Geschaeftsbericht_2019.pdf (stato 14.5.2020) nonché perizia del prof. Vincent Martenet (università di Losanna) del 15 febbraio 2019 sulla costituzionalità della concessione di crediti e di ipoteche da parte di Post- Finance SA, n. III lett. C/1, consultabile all'indirizzo: https://www.uvek.admin.ch/pog (in tedesco), https://www.uvek.admin.ch/lop (in francese)

31 Ordinanza sulle banche (RS 952.02), voci 1.2, 1.4 e 1.5

32 Messaggio del 10 giugno 1996 concernente la legge sull’organizzazione delle poste: FF 2009 4573, 4615