Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/30: Revisione parziale della legge sull'organizzazione della Posta (LOP) · 39 pagine

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versale nei settori dei servizi postali e del traffico dei pagamenti, si impegna a fornire, dietro ordine della FINMA, un ulteriore sostegno finanziario alla Posta sotto forma di prestito per imminente insolvenza di PostFinance. Il prestito viene concesso se e nella misura in cui i fondi propri e le risorse finanziarie di PostFinance e della Posta non sono sufficienti a mobilitare il necessario capitale «gone concern». La garanzia di capitalizzazione non comporta costi di rifinanziamento per la Confederazione, fintanto che l'obbligo di pagamento non viene effettivamente adempiuto.

Sono ipotizzabili le seguenti due varianti:

 Nella prima variante, in caso di crisi il Consiglio federale è autorizzato da una

corrispondente nuova disposizione nella LOP a concedere alla Posta un prestito derivante dalle risorse di tesoreria. Vale a dire che in caso di crisi, sulla base della nuova disposizione della LOP, la Confederazione può concedere alla Posta direttamente il necessario capitale «gone concern» sotto forma di prestito.

 La seconda variante si basa sul preventivo della Confederazione: in una prima

fase deve essere richiesto un credito d’impegno che autorizza la Confederazione ad assumere il corrispondente impegno finanziario nei confronti della Posta.

Sulla base del credito d’impegno, la Confederazione stipula con la Posta un contratto di prestito. In caso di crisi, sulla base del contratto di prestito, le Camere federali autorizzano il versamento del credito aggiuntivo urgente. Per superare il periodo tra l’insorgere della crisi e l’approvazione del credito aggiuntivo, la Confederazione concede alla Posta un prestito derivante dalle risorse di tesoreria.

Indipendentemente dalla variante scelta, la garanzia di capitalizzazione deve soddisfare i seguenti criteri:

 La garanzia di capitalizzazione deve soddisfare i requisiti di cui all' articolo

132a lettera b OFoP. Ciò significa che i fondi devono essere messi a disposizione di PostFinance in modo irrevocabile, in tempi brevi e senza vincoli. In particolare occorre garantire che il prestito della Confederazione alla Posta possa essere utilizzato esclusivamente per il rifinanziamento di PostFinance.

 La Posta deve indennizzare la garanzia di capitalizzazione in base alle condi-

zioni di mercato per evitare distorsioni della concorrenza.

 La garanzia di capitalizzazione deve essere limitata nella portata e nella durata

per contenere in modo chiaro il rischio della Confederazione.

 La garanzia di capitalizzazione scade non appena il fabbisogno di fondi propri

viene soddisfatto in altro modo, al più tardi al momento della privatizzazione parziale di PostFinance.

Come misura supplementare per ridurre il rischio della Confederazione, la garanzia di capitalizzazione può essere accompagnata dalla costituzione di una riserva di utili a destinazione vincolata della Posta. A causa del calo degli utili nei prossimi anni (cfr. par. 1.1), il potenziale di questa misura è limitato.

Il Consiglio federale deciderà sul futuro della garanzia di capitalizzazione non appena saranno noti i risultati della procedura di consultazione.