Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/81: Ordinanza sull’interoperabilità dei sistemi d’informazione Schengen/Dublino · 31 pagine

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sezione 6 della presente ordinanza possano essere effettivamente esercitati dalle persone interessate. I dati biometrici di cui alla lettera d sono i dati usati per avviare la consultazione quali le impronte digitali. I risultati della consultazione ai sensi della lettera e contengono i template biometrici.

Sezione 3

La sezione 3 contiene le disposizioni relative al CIR. Nel CIR viene creato un fascicolo individuale per ciascuna persona registrata nell’EES, nel C-VIS, nell’ETIAS o nell’Eurodac contenente, ove disponibili, i dati di identità, relativi ai documenti di viaggio e biometrici provenienti da questi sistemi di informazione Schengen/Dublino. Il CIR sostituisce parte del sistema centrale dei vari sistemi di informazione Schengen/Dublino (C-VIS, Eurodac, EES ed ETIAS), nella misura in cui vi vengono registrati determinati dati alfanumerici (dati di identità e dati relativi ai documenti di viaggio) e biometrici di tali sistemi di informazione. Il CIR costituisce pertanto una parte integrante di questi sistemi. I dati del SIS non sono registrati nel CIR, in quanto l’architettura del SIS si è rivelata in tal senso come eccessivamente complessa. Il CIR intende inoltre agevolare e contribuire alla corretta identificazione delle persone registrate in uno dei sistemi di informazione dell’UE summenzionati conformemente all’articolo 20 dei regolamenti UE IOP (art. 17 par. 1 dei regolamenti UE IOP). La LStrI funge da base giuridica nazionale per il CIR. Nella LStrI, nello specifico negli articoli 110a-110d, è stabilito quali dati restano nel sistema centrale del rispettivo sistema d’informazione e quali in futuro saranno invece conservati nel CIR.

Articolo 8

L’articolo 8 affida alla SEM la responsabilità per il trattamento dei dati nel CIR. Infatti, conformemente all’articolo 40 paragrafo 2 dei regolamenti UE IOP la responsabilità per il trattamento dei dati nel CIR incombe all’autorità dello Stato membro responsabile del trattamento nell’EES, nel VIS e nell’ETIAS.

Articolo 9

L’articolo 9 capoverso 1 statuisce che i dati di identità, relativi ai documenti di viaggio e biometrici sono registrati nel CIR separati per logica in base al sistema di informazione di provenienza conformemente all’articolo 18 paragrafo 1 dei regolamenti UE IOP.

L’articolo 9 capoverso 2 specifica che una modifica dei dati relativi ai documenti di viaggio e dei dati biometrici di cittadini di Stati terzi nell’EES, nell’ETIAS, nel C-VIS o nell’Eurodac determina automaticamente una modifica dei dati nel CIR. Questa precisazione deriva dall’articolo 19 dei regolamenti UE IOP che disciplina l’aggiunta, la modifica e la cancellazione di dati nel CIR. Una situazione particolare si verifica quando viene creato un collegamento bianco o rosso nel MID tra