Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/81: Ordinanza sull’interoperabilità dei sistemi d’informazione Schengen/Dublino · 31 pagine

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(RS 362.0). Secondo l’articolo 110e capoverso 2 LStrI e l’articolo 16b capoverso 2 LSIP, infatti, le autorità che hanno accesso ad almeno uno dei sistemi d’informazione possono accedere, mediante procedura di richiamo, anche all’ESP. Una consultazione dei dati tramite l’ESP presuppone quindi l’autorizzazione ad accedere ad almeno uno dei sistemi di informazione Schengen/Dublino menzionati in questi articoli o a una delle banche dati di Interpol. Poiché il regolamento Eurodac riveduto non è stato ancora recepito, non è possibile per il momento rinviare all’Eurodac. Le ordinanze OSIU ed ETIAS sono attualmente in fase di elaborazione, ragion per cui le pertinenti disposizioni saranno inserite a tempo debito.

L’articolo 18 capoverso 2 rimanda per gli ulteriori dettagli agli articoli 7 e 8 dei regolamenti UE IOP. In questo modo viene precisato che i due regolamenti UE IOP costituiscono la base per l’accesso ai dati tramite l’ESP. Entrambi gli articoli definiscono l’uso dell’ESP nonché la procedura di consultazione dell’ESP. Un elemento chiave è rappresentato dal fatto che le autorità autorizzate alla consultazione possono accedere all’ESP e ai dati da esso forniti solo per gli obiettivi e le finalità stabiliti dagli strumenti giuridici che disciplinano i sistemi di informazione nonché dai due regolamenti UE IOP. L’ESP fornisce soltanto i dati provenienti dai sistemi di informazione dell’UE e dalle banche dati di Interpol cui l’autorità che effettua la consultazione è autorizzata ad accedere.

Articolo 19

L’articolo 19 capoverso 1 stabilisce le informazioni che le autorità autorizzate a consultare l’ESP ricevono in caso di riscontro positivo, ovvero l’indicazione che sono stati trovati dati (lett. a), un riferimento al sistema di informazione Schengen/Dublino o alle componenti che contengono i dati corrispondenti, laddove non si tratti di una consultazione ai sensi dell’articolo 10 (lett. b) e i dati che sono contenuti nel sistema di informazione interessato (lett. c). La pertinente base giuridica è costituita dall’articolo 9 paragrafo 4 dei regolamenti UE IOP secondo il quale la risposta contiene i dati dei sistemi di informazione cui l’autorità ha accesso nonché l’indicazione del sistema d’informazione cui appartengono i dati. La stessa disposizione esclude tuttavia la possibilità di indicare un riferimento ai sensi dell’articolo 19 capoverso 1 lettera b se si tratta di una consultazione a fini di identificazione ai sensi dell’articolo 10. L’articolo 4 paragrafo 2 delle decisioni di