Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/81: Ordinanza sull’interoperabilità dei sistemi d’informazione Schengen/Dublino · 31 pagine

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Articolo 28

L’articolo 28 regolamenta la verbalizzazione dei dati nel MID. Ogni consultazione del MID deve essere indicata all’interno di un verbale. La verbalizzazione va effettuata dalla Confederazione. La competenza specifica incombe all’autorità che ha consultato il sistema di informazione Schengen/Dublino sottostante. Tale obbligo deriva dall’articolo 36 paragrafo 2 dei regolamenti UE IOP. Ciascuno Stato membro conserva pertanto i verbali sulle consultazioni effettuate dalle autorità da esso autorizzate. I verbali garantiscono che i diritti concessi in virtù della sezione 6 della presente ordinanza possano essere effettivamente esercitati dalle persone interessate. Le seguenti informazioni devono essere verbalizzate dall’autorità che ha effettuato la consultazione: l’utente che ha avviato la consultazione, da cui si evince anche l’autorità di appartenenza (lett. a), la finalità dell’accesso dell’utente (lett. b), la data e l’ora della consultazione (lett. c) e il tipo di dati usati per avviare la consultazione (lett. d).

Sezione 6

La sezione 6 disciplina i diritti delle persone interessate che sono registrate nei sistemi di informazione Schengen/Dublino e nelle relative componenti.

Articolo 29

L’articolo 29 capoverso 1 disciplina i diritti in materia di informazione, rettifica e cancellazione di dati, il cui esercizio spetta alle persone iscritte nei sistemi di informazione Schengen/Dublino. A tal fine rinvia pertanto alle ordinanze che disciplinano i rispettivi sistemi di informazione. In caso di registrazioni nell’N-SIS la procedura è retta dagli articoli 50 e 51 dell’ordinanza N-SIS (lett. a). Anche per le registrazioni nel C-VIS, nell’EES e nell’ETIAS la procedura è retta dalle ordinanze che regolamentano i rispettivi sistemi di informazione. Poiché le ordinanze relative al VIS, all’EES e all’ETIAS sono attualmente in fase di elaborazione, i rinvii precisi agli articoli saranno inseriti in un secondo momento. Inoltre, dato che il regolamento Eurodac riveduto non è stato ancora recepito, non è possibile per il momento rinviare all’Eurodac.

L’articolo 29 capoverso 2 precisa che le richieste di informazione, rettifica e cancellazione di collegamenti e dati nel MID, nonché di dati nel CIR devono essere presentate alla SEM. Tale disposizione si fonda sugli articoli 8 e 21 della presente ordinanza che disciplinano la responsabilità per il trattamento dei dati nel CIR e nel MID. Secondo tali disposizioni la SEM è infatti competente per il trattamento dei dati nel CIR. È inoltre responsabile anche per il trattamento dei dati nel MID, nella misura in cui aggiunge o modifica dati nel fascicolo di conferma dell’identità concernenti i sistemi di informazione da essa gestiti. Appare pertanto opportuno designare nell’articolo 29 la SEM come punto di contatto per le richieste di informazione, rettifica e cancellazione di collega-