Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/81: Ordinanza sull’interoperabilità dei sistemi d’informazione Schengen/Dublino · 31 pagine

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tazioni del CIR ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi possono essere effettuate da fedpol, dal SIC, dal Ministero pubblico della Confederazione, dalle autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale e dalle autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano (art. 110d cpv. 2 LStrI). Si tratta di autorità che adempiono compiti nel quadro della prevenzione, individuazione e investigazione di tali reati. Il capoverso 1 disciplina l’accesso di unità organizzative della Confederazione; il capoverso 2, invece, quello delle autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché dalle autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano. Le seguenti unità di fedpol devono poter consultare il CIR ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi (lett. a): la Polizia giudiziaria federale (n. 1), i servizi responsabili del trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica (n. 2) e la Centrale operativa e d’allarme (n. 3). Presso il SIC beneficeranno di un diritto di consultazione i seguenti servizi (lett. b): la divisione Acquisizione (n. 1), la divisione Analisi (n. 2), la coordinazione Lotta al terrorismo (n. 3), la coordinazione Servizio informazioni (n. 4), la coordinazione Lotta all’estremismo (n. 5), la coordinazione Non-Proliferazione (n. 6), l’ambito Servizio degli stranieri (n. 7), l’ambito Rilevamento dati/smistamento (n. 8) e il Centro federale di situazione (n. 9). L’elenco si ispira all’articolo 12 dell’ordinanza sul sistema di ingressi/uscite (OSIU; testo non ancora in vigore) che si trova ancora in fase di elaborazione. In aggiunta alle denominazioni contenute in tale elenco il SIC ha chiesto di aggiungere anche l’ambito Rilevamento dati/smistamento e il Centro federale di situazione, che operano nel settore della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi. Presso il Ministero pubblico della Confederazione i dati nel CIR possono essere consultati ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi dalle divisioni che conducono procedimenti (lett. c). Queste ultime sono definite nell’articolo 1 capoverso 2 del regolamento del 26 febbraio 2021 sull’organizzazione e l’amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione (RS 173.712.22).

L’articolo 12 capoverso 2 autorizza le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale e le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano a consultare i riferimenti registrati nel CIR per gli scopi di cui al capoverso 1. La pertinente base giuridica è costituita dall’articolo 110d capoverso 2 lettera d LStrI.

Articolo 13

L’articolo 13 capoverso 1 disciplina la prima fase della procedura a due tappe prevista dall’articolo 22 dei regolamenti UE IOP. Se durante questa prima fase emerge un riscontro positivo (ovvero se i dati relativi a una persona sono presenti in uno dei sistemi quali EES, ETIAS, C-VIS o