Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/81: Ordinanza sull’interoperabilità dei sistemi d’informazione Schengen/Dublino · 31 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 27Fedlex · Rapporto esplicativo

menti e dati nel MID nonché di dati nel CIR. Si presume infatti che la maggior parte dei collegamenti nel MID riguarderanno esclusivamente sistemi di informazioni della SEM (VIS, EES, ETIAS). Nello specifico la richiesta scritta va presentata al servizio centrale di esperti del MID presso la SEM, che sarà creato per offrire sostegno alla verifica manuale dei collegamenti del MID. Se da un suo esame della richiesta emerge che la responsabilità spetta a un’autorità diversa dalla SEM (vale a dire nei casi in cui è interessato l’N-SIS), il servizio centrale di esperti del MID contatta l’autorità in questione. Quest’ultima esamina i motivi della richiesta prima di procedere, se del caso, alla rettifica o alla cancellazione dei collegamenti e dei dati in questione nel MID o nel CIR. La SEM informa in seguito il richiedente (cfr. cpv. 3).

L’articolo 29 capoverso 3 precisa che la SEM tratta le richieste di cui al capoverso 2 d’intesa con l’autorità competente che ha iscritto o fatto iscrivere i dati in questione. Se il trattamento dei dati nel CIR compete alla SEM (art. 8), quello nel MID incombe alla SEM e a fedpol (art. 21). Se esiste un collegamento del MID con il SIS, la SEM si consulta con fedpol. Altrimenti la consultazione avviene con i servizi interni alla SEM. In questo modo viene garantito che i motivi della registrazione siano sufficientemente noti.

L’articolo 29 capoverso 4 stabilisce che una persona i cui dati personali sono registrati nel MID può chiedere la rettifica o la cancellazione conformemente all’articolo 48 dei regolamenti UE IOP. La richiesta contiene le informazioni necessarie per identificare le persone interessate (tali informazioni possono essere utilizzate esclusivamente per permettere alla persona interessata di esercitare i propri diritti e devono essere successivamente cancellate senza indugio). La responsabilità per la verifica e, se del caso, la rettifica o la cancellazione delle richieste è affidata all’autorità responsabile per la verifica manuale di un collegamento giallo in virtù dell’articolo 22 della presente ordinanza. Se sono rettificati o cancellati dati, la persona interessata ne viene informata per iscritto. Se l’autorità responsabile per la verifica manuale di un collegamento giallo non ritiene che i dati siano stati registrati in modo errato o illecito, emana una decisione impugnabile in cui enuncia perché non è disponibile a procedere a una rettifica o cancellazione. La decisione deve indicare i rimedi giuridici e può essere impugnata dinanzi a un giudice; sono applicabili i rimedi giuridici ordinari.

Articolo 30

L’articolo 30 capoverso 1 statuisce che le autorità cantonali di protezione dei dati e l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) collaborano nell’ambito delle rispettive competenze e coordinano la vigilanza sul trattamento dei dati personali. Tale disposizione si fonda sull’articolo 51 dei regolamenti UE IOP secondo cui le autorità di controllo indipendenti monitorano la legittimità del trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito dell’interoperabilità. In Svizzera tale funzione spetta alle autorità cantonali di protezione dei dati e all’IFPDT.