Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/81: Ordinanza sull’interoperabilità dei sistemi d’informazione Schengen/Dublino · 31 pagine

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Articolo 22

L’articolo 22 capoverso 1 rimanda, per quanto concerne lo svolgimento della procedura di rilevazione di identità multiple, all’articolo 27 dei regolamenti UE IOP che illustra tale procedura. La procedura di rilevazione è avviata quando sono registrati o aggiornati dati in uno dei sistemi di informazione Schengen/Dublino (VIS, SIS, ETIAS, EES, Eurodac). A tale scopo, sono di volta in volta confrontati i nuovi dati con i dati già presenti nel SIS e nel CIR. L’sBMS funge da strumento di confronto per i dati biometrici, mentre l’ESP serve per il confronto dei dati di identità e dei dati relativi ai documenti di viaggio.

L’articolo 22 capoverso 2 rinvia, con riguardo agli eventuali collegamenti da creare, all’articolo 28 paragrafi 3 e 4 dei regolamenti UE IOP. Qualora dalla procedura di rilevazione risultino una o più corrispondenze, sono creati collegamenti tra i dati, nuovi o aggiornati, usati per avviare la consultazione e i dati già presenti in un altro sistema d’informazione dell’UE. Se i dati di identità, i dati relativi ai documenti di viaggio o i dati biometrici dei fascicoli oggetti del collegamento sono identici o simili, è creato automaticamente un collegamento bianco ai sensi dell’articolo 2 lettera d della presente ordinanza (lett. a). Se invece tali dati non possono essere considerati simili, è creato automaticamente un collegamento giallo ai sensi dell’articolo 2 lettera a della presente ordinanza (lett. b), che dovrà essere in seguito verificato manualmente (cfr. art. 23 della presente ordinanza).

Articolo 23

L’articolo 23 descrive la procedura per la verifica manuale di un collegamento giallo. Una tale verifica va effettuata laddove esistano collegamenti tra dati di sistemi diversi e le identità non corrispondano o non si somiglino (collegamento giallo, art. 28 par. 4 dei regolamenti UE IOP). Per la procedura applicabile la Commissione adotta atti delegati, in virtù dell’articolo 28 paragrafo 5 dei regolamenti UE IOP. La verifica manuale compete all’autorità che ha registrato o aggiornato i dati nei sistemi di informazione Schengen/Dublino conformemente all’articolo 110g capoverso 2 LStrI. In caso di collegamenti con segnalazioni nel SIS riguardanti il settore di polizia è competente l’Ufficio SIRENE. La relativa base giuridica è costituita dall’articolo 110f capoverso 2 LStrI. Per sostenere la verifica manuale dei collegamenti del MID è prevista in Svizzera la creazione di un servizio centrale di esperti, che sarà composto di collaboratori degli uffici federali. Il compito del servizio sarà fornire sostegno alle autorità in casi particolarmente complessi o laddove un’autorità non disponga delle competenze necessarie per procedere alla verifica di un collegamento. La procedura di verifica manuale è retta dall’articolo 29 paragrafi 3–5 dei regolamenti UE IOP. L’autorità responsabile esegue pertanto senza indugio la verifica manuale delle identità diverse, classificando il collegamento come verde, bianco o rosso conformemente agli articoli 31–