Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/81: Ordinanza sull’interoperabilità dei sistemi d’informazione Schengen/Dublino · 31 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo

Articolo 11

L’articolo 11 menziona le unità organizzative federali e cantonali che possono consultare i dati e i riferimenti registrati nel CIR per individuare le identità multiple ai sensi dell’articolo 110c LStrI. La consultazione è effettuata a fini di verifica in caso di collegamento MID giallo e al fine di combattere la frode di identità in caso di collegamento MID rosso. Le unità organizzative hanno accesso sia ai dati registrati nel CIR sia al riferimento al sistema d’informazione contenente tali dati. Sebbene l’articolo 11 rispecchi sostanzialmente il tenore dell’articolo 110c capoverso 1 LStrI, per ragioni di comprensibilità e completezza è opportuno ribadire tali disposizioni, vista la necessità di disciplinare tutti i diritti di accesso al CIR all’interno dell’ordinanza N-IOP. Nella misura del possibile le unità organizzative menzionate all’interno del testo di legge vengono precisate (lett. a, b n. 1., lett. c n. 1, 2 e 3). Inoltre l’Ufficio SIRENE, in virtù della lettera a, deve poter consultare per la verifica biometrica dei dati di identità, i servizi di fedpol responsabili del trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica. Per quanto concerne invece gli aggiornamenti delle segnalazioni nel SIS inerenti al settore della migrazione è chiamata a fornire il proprio supporto la sezione Identificazione e consultazione visti della SEM (SEM-SIV), che ha la sovranità dei dati per tali informazioni. La responsabilità finale in questi casi spetta tuttavia sempre all’Ufficio SIRENE. L’articolo 11 lettera a è stato pertanto precisato in tal senso. Le unità dell’ambito direzionale Immigrazione e integrazione della SEM, responsabili del rilascio dei visti di cui alla lettera c numero 1, comprendono anche il servizio centrale di esperti del MID, creato per offrire sostegno alla verifica manuale dei collegamenti MID e che è autorizzato a consultare i dati registrati nel CIR e i pertinenti riferimenti. Il servizio centrale di esperti del MID sarà composto di collaboratori degli uffici federali. Il servizio intende fornire sostegno sul piano tecnico e del personale alle autorità responsabili della verifica manuale in casi particolarmente complessi o laddove un’autorità non disponga delle competenze necessarie per procedere alla verifica di un collegamento MID.

Articolo 12

L’articolo 12 elenca le unità organizzative che possono accedere al CIR ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi ai sensi dell’articolo 110d LStrI. Le unità menzionate possono, in concreto, consultare il CIR per appurare se vi sono registrati dati relativi a una persona specifica. Il presupposto è che nel singolo caso esistano motivi ragionevoli per ritenere che la consultazione serve alla prevenzione, all’individuazione o all’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi. Se una consultazione nel CIR rivela che i dati relativi alla persona interessata sono contenuti in uno dei sistemi di informazione Schengen/Dublino, il CIR notifica alle autorità il corrispondente riferimento. Per la definizione di reati di terrorismo o di altri reati gravi si rinvia all’articolo 2 lettere e ed f dell’ordinanza N-IOP. Le consul-