Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/81: Ordinanza sull’interoperabilità dei sistemi d’informazione Schengen/Dublino · 31 pagine
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2. Ordinanza sull’interoperabilità tra i sistemi di informazione Schengen/Dublino (Ordi-
nanza N-IOP)
L’ordinanza N-IOP è suddivisa in otto sezioni: Oggetto e definizioni (sezione 1: art. 1-2), Servizio comune di confronto biometrico (sezione 2: art. 3-7), Archivio comune di dati di identità (sezione 3: art. 8-17), Portale di ricerca europeo (sezione 4: art. 18-20), Rilevatore di identità multiple (sezione 5: art. 21-28), Diritti delle persone interessate (sezione 6: art. 29-30), Sicurezza dei dati (sezione 7: art. 31) e Disposizioni finali (sezione 8: art. 32).
Sezione 1
La sezione 1 fornisce una panoramica del contenuto dispositivo per la trasposizione dell’interoperabilità tra i sistemi di informazione Schengen/Dublino ai sensi degli articoli 110-110i e 120d LStrI, 16a-16f LSIP nonché dei regolamenti UE IOP.
Articolo 1
L’articolo 1 descrive l’oggetto dell’ordinanza N-IOP, ossia disciplinare i diritti di consultazione nell’ESP e nel MID (lett. a), l’aggiornamento dell’sBMS (lett. b), i diritti di consultazione del CIR (lett. c), la procedura per la verifica manuale delle identità diverse nel MID (lett. d), la responsabilità per il trattamento dei dati nel MID, nel CIR e nell’sBMS (lett. e), i diritti delle persone interessate (lett. f) nonché la protezione e la sicurezza dei dati (lett. g).
Articolo 2
L’articolo 2 definisce le nozioni utilizzate all’interno della presente ordinanza. Suddivide i possibili collegamenti nel MID, effettuati nel quadro di una procedura di rilevazione delle identità multiple nonché dopo una verifica da parte dell’autorità competente, in collegamenti gialli (lett. a), verdi (lett. b), rossi (lett. c) e bianchi (lett. d) e rinvia per le loro definizioni alle pertinenti disposizioni dei regolamenti UE IOP (art. 30-33) che disciplinano i dettagli dei diversi collegamenti. Per quanto concerne le definizioni di «reato di terrorismo», da un lato, e di «reato grave», dall’altro, i regolamenti UE IOP e le basi giuridiche dell’UE relative al SIS rimandano rispettivamente alla direttiva (UE) 2017/5414 e alla decisione quadro 2002/584/GAI5
. Queste nozioni, impiegate nell’articolo 12 dell’ordinanza N-IOP, sono spiegate dettagliatamente negli allegati 1a e 1b dell’ordinanza N-SIS (RS 362.0). È pertanto opportuno inserire nella presente ordinanza un rinvio a tali allegati (lett. e ed f). I cataloghi di reati sono stati disciplinati a livello di legge nel quadro del progetto «Prüm
4 Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6. 5 Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI), GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1; modificata da ultimo dalla decisione quadro 2009/299/GAI, GU L 81 del 27.3.2009, pag. 24.