Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/81: Ordinanza sull’interoperabilità dei sistemi d’informazione Schengen/Dublino · 31 pagine
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par. 1 lett. b e c dei regolamenti UE IOP). Gli Stati Schengen/Dublino sono chiamati in tale contesto a specificare gli obiettivi di queste identificazioni (art. 20 par. 5 dei regolamenti UE IOP). Occorre pertanto evitare qualsiasi discriminazione nei confronti di cittadini di Stati terzi e garantire che siano definite le finalità esatte dell’identificazione da eseguire, che siano designate le autorità di polizia competenti e siano stabilite procedure, condizioni e criteri di tali verifiche. Questi requisiti sono già adempiuti dall’articolo 110b LStrI, ragion per cui non è necessaria un’ulteriore precisazione. Tutte le unità organizzative menzionate alle lettere a e b dell’articolo 10 svolgono compiti che rientrano tra gli obiettivi di cui all’articolo 2 paragrafo 1 lettere b e c dei regolamenti UE IOP.
Poiché il capoverso 1 verte sulle unità organizzative della Confederazione, l’accesso al CIR delle autorità cantonali e comunali di polizia va disciplinato al capoverso 2. Questa disposizione sancisce che dette autorità sono autorizzate a consultare i dati registrati nel CIR a fini di identificazione. Essa si basa sull’articolo 110b capoverso 3 lettera b LStrI che concede tale diritto alle autorità cantonali e comunali di polizia.
L’articolo 10 capoverso 3 disciplina la procedura di consultazione del CIR a fini di identificazione. La consultazione dei dati è effettuata sulla base dei dati acquisiti sul posto durante una verifica dell’identità. È necessario che la procedura venga avviata in presenza della persona interessata. Se non possono essere usati i dati biometrici dell’interessato o se la consultazione sulla base di tali dati non dà esito, la consultazione è effettuata sulla base dei dati di identità di questa persona combinati con i dati relativi al documento di viaggio oppure con i dati di identità forniti dall’interessato. Occorre evitare ogni discriminazione di cittadini di Stati terzi. Questa disposizione si basa sull’articolo 20 paragrafi 2 e 3 dei regolamenti UE IOP. Se dalla consultazione nel CIR a fini di identificazione emerge che sono registrati dati della persona interessata, l’autorità autorizzata ai sensi dei capoversi 1 e 2 riceve quale hit di tale consultazione i dati menzionati nell’allegato 1 dell’ordinanza N-IOP che sono registrati nel CIR (cfr. art. 9 cpv. 3 dell’ordinanza N-IOP). L’unità organizzativa in questione non ha tuttavia alcuna informazione in merito al sistema di informazione sottostante al CIR da cui provengono i dati.
L’articolo 10 capoverso 4 stabilisce che in caso di catastrofi naturali, incidenti o atti violenti, le autorità autorizzate alla consultazione di cui all’articolo 10 capoverso 1 possono effettuare, ai fini dell’identificazione di persone ignote che non sono in grado di dimostrare la propria identità o di resti umani non identificati, consultazioni nel CIR con i dati biometrici degli interessati. Ciò che si intende per «catastrofe naturale», «incidente» o «atto violento» è lasciato alla discrezione degli Stati membri, se motivi oggettivi lo giustificano. Si pensi ad esempio a una frana o a una valanga (catastrofe naturale), a un disastro aereo o a un incidente stradale (incidente) o a un omicidio (atto violento). La pertinente base giuridica è contenuta nell’articolo 20 paragrafo 4 dei regolamenti UE IOP.