Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/81: Ordinanza sull’interoperabilità dei sistemi d’informazione Schengen/Dublino · 31 pagine

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L’articolo 14 capoverso 2 si richiama all’articolo 22 paragrafo 3 dei regolamenti UE IOP che sottopone il pieno accesso ai dati contenuti nell’EES, nell’ETIAS e nel C-VIS a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi alle condizioni e procedure dei rispettivi sistemi di informazioni. In concreto si tratta delle condizioni e procedure stabilite dall’articolo [...] dell’ordinanza sul sistema di ingressi/uscite (lett. a), dall’articolo [...] dell’ordinanza sul sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (lett. b) e dall’articolo [...] dell’ordinanza sul sistema centrale d’informazione visti e sul sistema nazionale d’informazione visti (lett. c). Poiché le rispettive ordinanze di esecuzione sono attualmente in fase di elaborazione, i rinvii precisi agli articoli saranno inseriti in un secondo momento.

Articolo 15

L’articolo 15 disciplina la conservazione dei dati nel CIR. In virtù dell’articolo 23 dei regolamenti UE IOP i dati conservati nel CIR vengono cancellati in modo automatizzato conformemente alle disposizioni in materia di conservazione dei dati dei rispettivi sistemi d’informazione dell’UE dai quali provengono. I fascicoli individuali sono conservati nel CIR soltanto finché i dati corrispondenti sono conservati in almeno uno dei sistemi di informazione dell’UE. Occorre prevedere che i singoli fascicoli nel CIR che rinviano ai dati contenuti nell’EES, nell’ETIAS, nel C-VIS o nell’Eurodac vengano aggiornati non appena i dati dei rispettivi sistemi sono modificati. La creazione di un collegamento non incide sul periodo di conservazione di ciascuno dei singoli dati oggetto del collegamento.

Articolo 16

L’articolo 16 disciplina la verbalizzazione delle consultazioni di dati nel CIR. Vanno verbalizzate le seguenti informazioni: l’autorità che ha effettuato la consultazione (lett. a), i sistemi di informazione Schengen/Dublino consultati (lett. b), la data e l’ora della consultazione (lett. c), i dati usati per avviare la consultazione (lett. d) e i risultati della consultazione (lett. e). La base giuridica di tale obbligo è contenuta nell’articolo 24 paragrafo 5 dei regolamenti UE IOP, mentre l’enumerazione è ispirata alla struttura dell’articolo 7 della presente ordinanza. La verbalizzazione di queste informazioni garantisce che diritti concessi in virtù della sezione 6 della presente ordinanza possano essere effettivamente esercitati dalle persone interessate. In particolare occorre assicurare che la sorveglianza sul trattamento dei dati di cui all’articolo 30 della presente ordinanza sia garantita. Non esistono atti normativi di esecuzione che riguardino espressamente la verbalizzazione nel CIR. Per risultati della consultazione ai sensi della lettera e si intendono le informazioni sui sistemi di informazione Schengen/Dublino da cui provengono i dati; tali risultati non implicano la verbalizzazione di alcun dato personale.