Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/81: Ordinanza sull’interoperabilità dei sistemi d’informazione Schengen/Dublino · 31 pagine

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effettuato conformemente all’allegato alla decisione di esecuzione relativa all’articolo 13 paragrafo 5 dei regolamenti UE IOP come «confronto uno a uno» o come «confronto uno a molti»11. Il «confronto uno a uno» svolge una procedura di verifica che consente di confrontare due set di dati biometrici. Per contro, il «confronto uno a molti» serve a confrontare il template estratto dai dati biometrici immessi con i template registrati nella banca dati dell’sBMS.

L’articolo 5 capoverso 2 stabilisce che le consultazioni sulla base di dati biometrici sono effettuate per le finalità di cui all’articolo 14 dei regolamenti UE IOP. Al riguardo l’articolo 14 rinvia anch’esso alle basi giuridiche relative al SIS, all’EES e al VIS, ovvero ai regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, senza specificarli ulteriormente.

Articolo 6

L’articolo 6 precisa che la durata di conservazione dei template biometrici e dei rispettivi riferimenti nell’sBMS dipende dalla conservazione dei dati biometrici nel SIS e nel CIR. Nell’sBMS sono infatti registrati i template biometrici generati in base ai dati biometrici di SIS, EES, C-VIS ed Eurodac. Il CIR costituisce una parte integrante degli ultimi tre sistemi appena menzionati. Inoltre ogni template contiene un riferimento al sistema di informazione dell’UE in cui sono conservati i corrispondenti dati biometrici e un riferimento alle registrazioni contenute in tali sistemi. Una cancellazione dei dati biometrici nel SIS o nel CIR determina la cancellazione automatica dei dati nell’sBMS. Questa disposizione è introdotta in attuazione dell’articolo 15 dei regolamenti UE IOP.

Articolo 7

L’articolo 7 disciplina la verbalizzazione. Specifica che ogni consultazione di template biometrici va indicata nell’sBMS all’interno di un verbale. La verbalizzazione deve essere effettuata dalla Confederazione. La competenza specifica incombe all’autorità che ha consultato il sistema di informazione Schengen/Dublino sottostante. L’obbligo per gli Stati Schengen/Dublino di redigere verbali deriva dall’articolo 16 paragrafo 2 dei regolamenti UE IOP. Il presente articolo stabilisce pertanto le informazioni da verbalizzare: l’autorità che ha effettuato la consultazione (lett. a), i sistemi di informazione Schengen/Dublino consultati (lett. b), la data e l’ora della consultazione (lett. c), i dati biometrici usati per avviare la consultazione (lett. d) e i risultati della consultazione (lett. e). La verbalizzazione di queste informazioni garantisce che i diritti concessi in virtù della

11 Allegato alla decisione di esecuzione della Commissione, del 26 agosto 2021, che stabilisce i requisiti di prestazione e le modalità pratiche per il monitoraggio delle prestazioni del servizio comune di confronto biometrico in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, C(2021) 6159 definitiva