Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/81: Ordinanza sull’interoperabilità dei sistemi d’informazione Schengen/Dublino · 31 pagine
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Plus»6. In un secondo momento occorrerà pertanto adeguare in tal senso il rinvio nella presente ordinanza.
Sezione 2
La sezione 2 contiene le disposizioni relative all’sBMS. Quest’ultimo consente di effettuare un confronto di dati biometrici trasversalmente in più sistemi di informazione Schengen/Dublino. L’sBMS registra pertanto gli elementi relativi alle caratteristiche biometriche (i cosiddetti «template biometrici») che ottiene dai dati biometrici provenienti dall’EES, dal C-VIS e dal SIS nonché, in futuro, anche dall’Eurodac. L’sBMS non costituisce una collezione di dati o «banca dati» ai sensi dell’articolo 3 lettera g della legge federale sulla protezione dei dati (LPD, RS 235.1), in quanto i template biometrici non consentono di risalire direttamente alle persone in questione. Diversamente da quanto avviene per il SIS e il CIR, le autorità non dispongono di alcun accesso diretto all’sBMS. Poiché quest’ultimo, a differenza del CIR, è collegato anche con il SIS, il suo contenuto è stato disciplinato non solo nella LStrI (art. 110 LStrI) ma anche nella LSIP (art. 16a LSIP). Nonostante l’applicabilità diretta delle pertinenti disposizioni dei regolamenti UE IOP, l’sBMS è disciplinato anche a livello di legge formale per ragioni di completezza e per permettere con più facilità di effettuarvi rinvii.
Articolo 3
L’articolo 3 designa la SEM e fedpol quali autorità responsabili per il trattamento dei dati nell’sBMS. La base giuridica è costituita dall’articolo 40 paragrafo 1 dei regolamenti UE IOP che attribuisce la responsabilità per il trattamento dei dati nell’sBMS alle autorità degli Stati membri responsabili rispettivamente del trattamento nell’EES, nel VIS e nel SIS. Se si tratta di dati provenienti dall’EES e dal C-VIS, il trattamento compete alla SEM. Per i dati che provengono dall’N-SIS la responsabilità è invece affidata a fedpol.
Articolo 4
L’articolo 4 capoverso 1 è dedicato ai template biometrici dell’sBMS. Nello specifico statuisce che nell’sBMS sono registrati i template ottenuti dalle impronte digitali e dalle immagini del viso. La pertinente base legale è rappresentata dall’articolo 13 paragrafo 1 dei regolamenti UE IOP che disciplina la conservazione dei template biometrici nel servizio comune di confronto biometrico. Tale norma rinvia ugualmente alle basi giuridiche UE relative al SIS (dati di cui all’art. 20 par. 2
6 Prüm Plus comprende i seguenti accordi: Accordo di partecipazione a Prüm, approvazione del Protocollo Eurodac tra la Svizzera e l’UE e dell’Accordo con gli Stati Uniti d’America nonché la loro trasposizione.