Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/81: Ordinanza sull’interoperabilità dei sistemi d’informazione Schengen/Dublino · 31 pagine
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i dati dei sistemi di informazione che compongono il CIR. In questo caso il CIR non crea un nuovo fascicolo individuale, bensì aggiunge i nuovi dati al fascicolo individuale dei dati oggetto del collegamento (art. 19 par. 2 dei regolamenti UE IOP).
L’articolo 9 capoverso 3 fa riferimento all’allegato 1 dell’ordinanza N-IOP che allestisce un catalogo dei dati basato sull’articolo 18 dei regolamenti UE IOP e menziona i dati da registrare nel CIR. Poiché il CIR costituisce un sistema di informazione, occorre elaborare un catalogo dei dati comprensivo di una matrice di consultazione. I dati da registrare nel CIR conformemente all’articolo 18 dei regolamenti UE IOP vanno suddivisi in tre categorie: generalità, dati relativi al documento di viaggio e dati biometrici. Gli articoli 10, 11 e 12 della presente ordinanza stabiliscono in quale misura le autorità sono autorizzate a consultare tali dati. I diritti di consultazione sono ugualmente riportati nell’allegato 1.
Articolo 10
L’articolo 10 capoverso 1 menziona le unità organizzative della Confederazione autorizzate a consultare i dati registrati nel CIR a fini di identificazione ai sensi dell’articolo 110b LStrI. L’accesso al CIR a fini di identificazione è riservato alle unità organizzative che adempiono compiti di polizia. Possono infatti consultare il CIR a tale scopo fedpol, le autorità cantonali e comunali di polizia nonché l’AFD, o meglio l’Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini (UDCS) secondo la nuova denominazione ufficiale a partire dal 1° gennaio 2022, nell’ambito dei suoi compiti di natura doganale e non doganale al fine di proteggere la popolazione e salvaguardare la sicurezza interna (art. 110b cpv. 3 LStrI). Tali autorità vanno specificate più dettagliatamente all’interno dell’ordinanza (per garantire la certezza del diritto, analogamente a quanto avviene per altri progetti di ordinanza si fa riferimento nel limite del possibile al compito concreto anziché alla designazione attuale dell’unità). Le seguenti unità di fedpol saranno autorizzate a consultare il CIR a fini di identificazione (lett. a): la Polizia giudiziaria federale (n. 1), il Servizio federale di sicurezza (n. 2), la Centrale operativa e d’allarme (n. 3), i servizi responsabili del trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica (n. 4) e il servizio responsabile dello scambio internazionale di informazioni di polizia in occasione di manifestazioni sportive, in relazione alla raccolta e allo scambio di informazioni allo scopo di prevenire minacce per la pubblica sicurezza o salvaguardare la sicurezza interna o esterna (n. 5). Si tratta di unità incaricate dell’esecuzione di controlli delle persone, in particolare della loro identificazione. Presso l’UDSC l’autorizzazione a consultare il CIR a fini di identificazione deve essere una prerogativa dei collaboratori incaricati del controllo delle persone (lett. b). Questa formulazione si ispira all’articolo 4 dell’ordinanza sul sistema di ingressi/uscite (OSIU; testo non ancora in vigore). Le identificazioni devono contribuire a prevenire e combattere l’immigrazione e ad assicurare un elevato livello di sicurezza (art. 2