Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/81: Ordinanza sull’interoperabilità dei sistemi d’informazione Schengen/Dublino · 31 pagine
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Articolo 17
L’articolo 17 disciplina il diritto di informazione delle persone interessate in merito ai dati nel CIR. La pertinente base giuridica è contenuta nell’articolo 47 dei regolamenti UE IOP, il quale statuisce che l’autorità che raccoglie i dati personali da conservare nell’sBMS, nel CIR o nel MID mette a disposizione delle persone interessate le informazioni di cui agli articoli 12 e 13 della direttiva (UE) 2016/68012 e agli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/172513 usando un linguaggio semplice e chiaro14. A differenza del CIR o del MID, l’sBMS non costituisce una raccolta di dati o una «banca dati» ai sensi dell’articolo 3 lettera g LPD. I template biometrici contenuti nell’sBMS non sono dati personali biometrici, né vengono memorizzati in questo sistema altri dati personali (cfr. a tale riguardo l’art. 2 dell’ordinanza sul trattamento dei dati segnalatici di natura biometrica15). Considerato che nell’sBMS non sono registrati dati personali (bensì solo template biometrici) e che il diritto di informazione sui dati nel MID è disciplinato dall’articolo 24 capoverso 3 della presente ordinanza, nell’articolo 17 è sufficiente un rinvio al CIR. Per agevolare il flusso di informazioni con la persona interessata è creato un portale web ai sensi dell’articolo 49 dei regolamenti UE IOP.
Sezione 4
L’ESP intende agevolare l’accesso rapido, continuato, efficace, sistematico e controllato delle autorità competenti ai diversi sistemi di informazione Schengen/Dublino e alle banche dati di Interpol conformemente ai rispettivi diritti di accesso. Le autorità competenti potranno in futuro accedere contemporaneamente, tramite un’unica consultazione e nel limite dei loro diritti d’accesso, a tutte le informazioni per esse rilevanti. La consultazione tramite l’ESP può essere effettuata sulla base di dati di identità, dati relativi ai documenti di viaggio e dati personali biometrici.
Articolo 18
I diritti di consultazione dell’ESP non vanno disciplinati dall’ordinanza N-IOP, bensì dalle ordinanze relative ai singoli sistemi di informazione. Riguardo ai diritti di accesso delle autorità autorizzate a consultare l’ESP, l’articolo 17 capoverso 1 rinvia pertanto ai pertinenti articoli dell’ordinanza OSIU, dell’ordinanza ETIAS, dell’ordinanza VIS (RS 142.512) e dell’ordinanza N-SIS
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Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, versione della GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.
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Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE, GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.
14
Il regolamento (UE) 2016/679 ugualmente menzionato all’art. 47 dei regolamenti UE IOP non fa parte dell’acquis di Schengen e non è pertanto applicabile in Svizzera.
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