Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/81: Ordinanza sull’interoperabilità dei sistemi d’informazione Schengen/Dublino · 31 pagine
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lett. w e x, esclusi i dati relativi alle impronte palmari del regolamento [UE] 2018/18627 e i dati di cui all’art. 4 par. 1 lett. u e v del regolamento [UE] 2018/18608), all’EES (dati di cui all’art. 16 par. 1 lett. d, all’art. 17 par. 1 lett. b e c e all’art. 18 par. 2 lett. a, b e c del regolamento [UE] 2017/22269) e al VIS (dati di cui all’art. 9 punto 6 del regolamento [CE] n. 767/200810). Per il momento si può rinunciare a menzionare la fotografia nel testo dell’ordinanza. Infatti, se è vero che l’articolo 13 dei regolamenti UE IOP rimanda alle disposizioni dei singoli sistemi per quanto concerne i dati dai quali l’sBMS ottiene i template biometrici e che l’articolo 20 paragrafo 2 lettera w dei regolamenti (UE) 2018/1862 (SIS Polizia) e (UE) 2018/1861 (SIS Frontiere) menzioni oltre alle immagini del volto anche le fotografie, per l’UE dovranno trascorrere diversi anni prima che le fotografie possano essere contenute nell’sBMS.
L’articolo 4 capoverso 2 prevede che i template biometrici siano conservati separati per logica in base al sistema di informazione da cui provengono, come previsto anche dall’articolo 13 paragrafo 1 dei regolamenti UE IOP.
Articolo 5
L’articolo 5 capoverso 1 statuisce che l’sBMS esegue sistematicamente un confronto automatizzato con i dati biometrici registrati nel CIR e nel SIS ogniqualvolta viene creata una nuova registrazione o aggiornata una registrazione esistente nell’EES, nel C-VIS, nell’Eurodac o nel SIS. L’sBMS genera pertanto i template biometrici sulla base dei dati biometrici contenuti nel SIS e nel CIR. Le indicazioni corrispondenti nel CIR provengono da SIS, EES, C-VIS ed Eurodac (escluso solo l’ETIAS in quanto non vi vengono registrati dati biometrici). Norme dettagliate concernenti l’sBMS sono contenute nel capitolo III dei regolamenti UE IOP. I template biometrici sono inseriti nell’sBMS solo dopo che questo ha effettuato un controllo automatizzato della qualità dei dati biometrici aggiunti in uno dei sistemi di informazione Schengen/Dublino al fine di accertare il rispetto di norme minime di qualità dei dati (art. 13 par. 3 dei regolamenti UE IOP). Il confronto è
7 Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1150, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 1. 8 Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15. 9 Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15. 10 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.