Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/81: Ordinanza sull’interoperabilità dei sistemi d’informazione Schengen/Dublino · 31 pagine

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Eurodac), il CIR segnala all’autorità che ha effettuato la consultazione in quale sistema d’informazione sono registrati i dati. Quest’informazione può essere utilizzata esclusivamente per presentare una richiesta di accesso completo ai sensi del capoverso 2. La pertinente base giuridica è contenuta nell’articolo 110d capoverso 3 LStrI.

L’articolo 13 capoverso 2 disciplina la seconda fase della procedura (art. 22 dei regolamenti UE IOP). In caso di riscontro positivo ai sensi del capoverso 1, l’autorità che ha effettuato la consultazione deve presentare alla Centrale operativa e di allarme di fedpol (EAZ fedpol) una richiesta di accesso completo ai dati di almeno uno dei sistemi di informazione che ha prodotto un riscontro positivo. L’accesso completo resta soggetto alle condizioni e alle procedure stabilite dai rispettivi strumenti giuridici che disciplinano tale accesso. La pertinente base giuridica è costituita dall’articolo 110d capoverso 4 LStrI. Nella richiesta occorre precisare le condizioni applicabili all’accesso completo al rispettivo sistema di informazione conformemente alle pertinenti basi giuridiche. In questo modo s’intende scongiurare ogni tentativo di abuso, e in particolare di phishing, vale a dire che un sistema possa essere consultato in assenza di motivi validi per ritenere che una persona possa esservi registrata. I motivi validi rappresentano infatti una condizione per accedere ai dati del CIR per scopi di perseguimento penale.

L’articolo 13 capoverso 3 descrive la procedura da seguire qualora, in via eccezionale, non venga richiesto un accesso completo ai sensi del capoverso 2. In questo caso l’autorità che ha effettuato la consultazione ai sensi del capoverso 2 dell’ordinanza N-IOP nonché dell’articolo 22 paragrafo 2 dei regolamenti UE IOP è tenuta a indicare per iscritto la sua decisione e a verbalizzarla, registrando la motivazione della mancata richiesta in modo tracciabile nel fascicolo nazionale. In questo modo s’intende ugualmente prevenire ogni tentativo di phishing/abuso. La vigilanza indipendente sul trattamento dei dati è disciplinata dall’articolo 30 della presente ordinanza, in virtù del quale i diritti concessi in virtù della sezione 6 della presente ordinanza possano essere effettivamente esercitati dalle persone interessate.

Articolo 14

Conformemente all’articolo 14 capoverso 1 l’EAZ fedpol, prima di approvare una richiesta di accesso completo ai dati ai sensi dell’articolo 12 capoverso 2, è tenuta a garantire che i dati possano contribuire alla prevenzione, all’individuazione e all’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi (lett. a) e che sussistano prove o motivi sufficienti per ritenere che la comunicazione dei dati contribuirà a raggiungere lo scopo perseguito (lett. b). L’elenco attua l’articolo 22 paragrafo 1 dei regolamenti UE IOP che rende la consultazione del CIR possibile se vi sono motivi fondati per ritenere che contribuisca alla prevenzione, all’accertamento o all’indagine di reati di terrorismo di altri reati gravi. Segue inoltre la logica dell’articolo 14 dell’ordinanza sul sistema di ingressi/uscite (OSIU; testo non ancora in vigore), che contiene una formulazione analoga.