Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/81: Ordinanza sull’interoperabilità dei sistemi d’informazione Schengen/Dublino · 31 pagine

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L’articolo 30 capoverso 2 statuisce che l’IFPDT coopera, nell’esercizio delle proprie funzioni, con il Garante europeo della protezione dei dati, fungendo da referente per quest’ultimo. Tale disposizione si fonda sull’articolo 22 dell’ordinanza OSIU attualmente in fase di elaborazione.

L’articolo 30 capoverso 3 rimanda per gli ulteriori dettagli all’articolo 51 dei regolamenti UE IOP. In questo modo viene precisato che detti regolamenti costituiscono la base per la vigilanza sul trattamento dei dati. L’IFPDT può pertanto garantire che almeno ogni quattro anni le autorità nazionali competenti svolgono un audit dei trattamenti di dati personali. L’IFPDT è inoltre tenuto a pubblicare ogni anno il numero delle richieste di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento dei dati personali, le conseguenti azioni intraprese e il numero delle rettifiche, cancellazioni e limitazioni del trattamento effettuate in seguito alle richieste degli interessati.

Sezione 7

La sezione 7 disciplina la sicurezza dei dati.

Articolo 31

L’articolo 31 capoverso 1 disciplina la sicurezza dei dati. In particolare statuisce che per garantire la sicurezza dei dati si applicano l’ordinanza del 25 novembre 2020 sulla trasformazione digitale e l’informatica (RS 172.010.58) come pure l’ordinanza del 27 maggio 2020 sui ciber-rischi (RS 120.73). A tale riguardo occorre rinviare anche all’articolo 42 paragrafi 1 e 4 dei regolamenti UE IOP che disciplina la sicurezza del trattamento dei dati personali.

L’articolo 31 capoverso 2 intende garantire che le autorità con accesso alle componenti dell’interoperabilità prendano i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari conformemente alle disposizioni in materia di protezione dei dati, al fine di impedire l’accesso ai dati alle persone non autorizzate. Questi provvedimenti devono corrispondere alle misure di sicurezza menzionate nell’articolo 42 paragrafo 3 dei regolamenti UE IOP (v. art. 42 par. 2 dei regolamenti UE IOP).

Sezione 8

La sezione 8, e nello specifico l’articolo 32, disciplina l’entrata in vigore dell’ordinanza. La data dell’entrata in vigore sarà inserita in un secondo momento.

3. Futuri adeguamenti di altre ordinanze

3.1. Ordinanze che disciplinano i sistemi di informazione Schengen/Dublino

Diverse ordinanze che disciplinano i sistemi di informazione Schengen/Dublino devono essere sottoposte a revisione per via dell’interoperabilità. Ad esempio nell’ordinanza OSIU occorre defi-