Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/81: Ordinanza sull’interoperabilità dei sistemi d’informazione Schengen/Dublino · 31 pagine
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nel 2023 e a 2 milioni di franchi ogni anno a partire dal 2024.
Con decisione del 12 maggio 2021, il Consiglio federale ha preso atto del fabbisogno supplementare in termini di personale derivante dall’interoperabilità fino al 2023. Il fabbisogno per il 2022 è stato approvato dal Consiglio federale, con decisione del 23 giugno 2021, nel quadro della valutazione globale 2021 delle risorse nel settore del personale. Il fabbisogno per il 2023 sarà nuovamente esaminato dal DFGP nell’ambito dell’allestimento del preventivo 2023. Il fabbisogno supplementare di personale attualmente previsto a partire dal 2024 sarà oggetto di una richiesta che sarà sottoposta al Consiglio federale in un secondo momento.
4.2. Ripercussioni sulle finanze e sul personale dei Cantoni
Le autorità cantonali di migrazione e di polizia potranno avvalersi dell’interoperabilità per lo svolgimento delle loro attività. Ciò richiederà adeguamenti sul piano tecnico e dei processi ai sistemi cantonali di consultazione. Attualmente Confederazione e Cantoni stanno lavorando a stretto contatto per individuare tali modifiche. Con l’istituzione del servizio centrale di esperti del MID, la Confederazione sgraverà i Cantoni dalla verifica delle identità. Il fabbisogno supplementare di personale è indicato dettagliatamente all’interno del messaggio IOP (FF 2020 7005, in particolare pag. 7073).
5. Aspetti giuridici
5.1. Costituzionalità
Gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti UE sull’interoperabilità sono retti dall’articolo 54 capoverso 1 Cost. e sono stati sottoposti per approvazione all’Assemblea federale22.
Il presente progetto tiene conto dei requisiti costituzionali e assicura in particolare che siano garantite le garanzie procedurali (cfr. sezione 6). Alla luce delle basi giuridiche previste come pure dei principi, sanciti per legge, in materia di protezione e sicurezza dei dati, le ingerenze nei diritti fondamentali già previste a livello di legge appaiono proporzionate rispetto allo scopo perseguito (art. 36 cpv. 1-3 Cost.).
5.2. Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera
Le modifiche dell’ordinanza sono conformi al diritto internazionale. Con il recepimento dei due sviluppi dell’acquis di Schengen, la Svizzera adempie i propri impegni derivanti dall’AAS. Contri-
22 Messaggio IOP, FF 2020 7005, in particolare pag. 7075 seg.