Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/81: Ordinanza sull’interoperabilità dei sistemi d’informazione Schengen/Dublino · 31 pagine

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collegamento verde. Le autorità aventi accesso ai due sistemi di informazione di cui all’articolo 110a LStrI o all’articolo 16a LSIP possono consultare i dati di cui all’articolo 26 se è emersa una corrispondenza tra i dati oggetto del collegamento. Come prevede l’articolo 26 paragrafo 4 dei regolamenti UE IOP, quale requisito, l’autorità che effettua la consultazione deve avere accesso a entrambi i sistemi di informazione tra i quali è stato creato un collegamento verde. Con riferimento ai dati concreti che possono essere consultati in caso di collegamento verde, si rinvia nuovamente all’articolo 34 dei regolamenti UE IOP nonché all’articolo 26 della presente ordinanza (in particolare il cpv. 2), contenenti precisazioni in merito al fascicolo di conferma dell’identità.

Articolo 25

L’articolo 25 capoverso 1 si riallaccia alla procedura della verifica manuale di un collegamento giallo di cui all’articolo 22 della presente ordinanza e stabilisce che nel caso in cui venga creato un collegamento rosso o bianco la persona interessata debba essere informata conformemente all’articolo 32 paragrafi 4 e 5 nonché all’articolo 33 paragrafo 4 dei regolamenti UE IOP. L’autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse informa pertanto la persona interessata della presenza di dati di identità simili o diversi. Fornisce inoltre alla persona il numero di identificazione unico contenuto nel fascicolo di conferma dell’identità di cui all’articolo 26 della presente ordinanza, un riferimento all’autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse e l’indirizzo del sito web del portale istituito in virtù dell’articolo 49 dei regolamenti UE IOP. È possibile rinunciare a informare la persona interessata al fine di proteggere la sicurezza e l’ordine pubblico, di prevenire la criminalità e di garantire che non siano compromesse indagini nazionali qualora sia creato un collegamento rosso oppure in presenza di segnalazioni nel SIS secondo i regolamenti (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2018/1862. Le informazioni di cui sopra vanno fornite per iscritto mediante un modulo standard. I moduli da utilizzare sono riportati all’interno delle decisioni di esecuzione che stabiliscono un modulo standard per informare le persone della creazione di un collegamento rosso o bianco18.

L’articolo 25 capoverso 2 disciplina la procedura da seguire quando vi sono indizi che un collegamento rosso o bianco è stato registrato in modo errato, è trattato in modo illecito o non è più aggiornato. In questi casi la procedura è retta dagli articoli 32 paragrafo 7 e 33 paragrafo 5 dei

18 Allegato della decisione di esecuzione della Commissione che stabilisce un modulo standard per informare le persone della creazione di un collegamento rosso a norma del regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, C(2021) 5988 definitiva; allegato della decisione di esecuzione della Commissione che stabilisce un modulo standard per informare le persone della creazione di un collegamento rosso a norma del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, C(2021) 5989 definitiva; allegato della decisione di esecuzione della Commissione che stabilisce un modulo standard per informare le persone della creazione di un collegamento bianco a norma del regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, C(2021) 5620 definitiva; allegato della decisione di esecuzione della Commissione che stabilisce un modulo standard per informare le persone della creazione di un collegamento bianco a norma del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio C(2021) 5619 definitiva