Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/81: Ordinanza sull’interoperabilità dei sistemi d’informazione Schengen/Dublino · 31 pagine

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regolamenti UE IOP. La procedura differisce a seconda che si tratti di un collegamento rosso o bianco. Se un’autorità che ha accesso al CIR o al SIS ha prove che suggeriscono che un collegamento rosso è stato erroneamente registrato nel MID, controlla i dati pertinenti registrati nel CIR e nel SIS. Nel caso in cui il collegamento rosso si riferisce a una delle segnalazioni nel SIS ai sensi dell’articolo 29 paragrafo 2 dei regolamenti UE IOP, l’autorità in questione informa l’Ufficio SIRENE svizzero che, a sua volta, informa senza indugio l’Ufficio SIRENE dello Stato membro che ha creato la segnalazione nel SIS. Quest’ultimo verifica senza indugio le prove e, se del caso, rettifica o cancella il collegamento. In tutti gli altri casi l’autorità competente rettifica il collegamento errato o lo cancella dal MID. Se un’autorità con accesso al CIR dispone di prove indicanti che un collegamento bianco sia stato erroneamente registrato, deve controllare i dati pertinenti registrati nel CIR e nel SIS e, se necessario, rettificare o cancellare senza indugio il collegamento dal MID.

L’articolo 25 capoverso 3 disciplina il diritto di informazione relativo ai dati nel MID. La base giuridica è contenuta nell’articolo 47 dei regolamenti UE IOP. Tale disposizione statuisce che l’autorità che raccoglie i dati personali da conservare nell’sBMS, nel CIR o nel MID fornisca alle persone interessate le informazioni di cui agli articoli 13 e14 della direttiva (UE) 2016/68019 e agli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/172520 usando un linguaggio semplice e chiaro21. Considerato che nell’sBMS non sono registrati dati personali (bensì solo template biometrici), in quanto tale servizio non costituisce una raccolta di dati o una banca dati ai sensi dell’articolo 3 lettera g LPD, e che il diritto di informazione sui dati nel CIR è disciplinato dall’articolo 17 della presente ordinanza, nell’articolo 25 capoverso 3 è sufficiente un rinvio al MID. Per agevolare il flusso di informazioni con la persona interessata è creato un portale web ai sensi dell’articolo 49 dei regolamenti UE IOP.

Articolo 26

L’articolo 26 capoverso 1 definisce il contenuto del fascicolo di conferma dell’identità. Se è presente un collegamento tra dati dei sistemi di informazione SIS, EES, ETIAS, C-VIS o Eurodac, nel quadro della procedura di rilevazione di identità multiple viene creato un fascicolo di conferma

19 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89; modificata da ultimo dalla rettifica della direttiva (UE) 2016/680, GU L

74 del 4.3.2021, pag. 36. 20 Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (Testo rilevante ai fini del SEE), GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39 21 Il regolamento (UE) 2016/679 ugualmente menzionato all’art. 47 dei regolamenti UE IOP non fa parte dell’acquis di Schengen e non è pertanto vincolante per la Svizzera.