Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/81: Ordinanza sull’interoperabilità dei sistemi d’informazione Schengen/Dublino · 31 pagine

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esecuzione relative all’articolo 9 capoverso 7 dei regolamenti UE IOP16 definisce il suddetto contenuto della risposta dell’ESP.

L’articolo 19 capoverso 2 dell’ordinanza N-IOP disciplina la procedura da seguire qualora nell’ambito della consultazione dell’ESP non vengano trovati dati. In tal caso, l’ESP informa l’autorità che ha effettuato la consultazione che la consultazione è stata eseguita correttamente ma che non è stato possibile trovare alcun dato. Anche qualora si verifichi un errore, ne viene fatto menzione nella risposta dell’ESP. La pertinente base giuridica è contenuta nell’articolo 4 paragrafo 3 delle decisioni di esecuzione menzionate in precedenza, che sancisce tale obbligo.

Articolo 20

L’articolo 20 capoverso 1 stabilisce che ogni consultazione di dati tramite l’ESP deve essere verbalizzata. La verbalizzazione deve essere effettuata dalla Confederazione. La competenza specifica incombe all’autorità che ha consultato il sistema di informazione Schengen/Dublino sottostante. Vanno verbalizzate le seguenti informazioni: le indicazioni sull’utente e sul profilo dell’utente che accede all’ESP (lett. a), i sistemi di informazione Schengen/Dublino e le componenti consultate (lett. b), la data e l’ora della consultazione (lett. c) e i risultati della consultazione (lett. d). La base giuridica di tale obbligo è contenuta nell’articolo 10 dei regolamenti UE IOP. L’obbligo è inoltre precisato dall’articolo 5 paragrafo 2 delle decisioni di esecuzione relative all’articolo 9 paragrafo 7 dei regolamenti UE IOP17, che riporta lo stesso elenco. La verbalizzazione di queste informazioni garantisce che i diritti concessi in virtù della sezione 6 della presente ordinanza possano essere effettivamente esercitati dalle persone interessate. In particolare occorre provvedere affinché la sorveglianza sul trattamento dei dati di cui all’articolo 30 della presente ordinanza sia garantita.

L’articolo 20 capoverso 2 precisa che i dettagli della verbalizzazione sono retti dall’articolo 10 paragrafo 3 dei regolamenti UE IOP. Questa norma garantisce che i verbali possano essere utilizzati

16 Decisione di esecuzione della Commissione, del 6 settembre 2021, che specifica la procedura tecnica di interrogazione da parte del portale di ricerca europeo dei sistemi di informazione dell'UE, dei dati Europol e delle banche dati Interpol e il formato delle risposte del portale di ricerca europeo, a norma dell'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, C(2021) 6486 definitiva; decisione di esecuzione della Commissione, del 6 settembre 2021, che specifica la procedura tecnica di interrogazione da parte del portale di ricerca europeo dei sistemi di informazione dell'UE, dei dati Europol e delle banche dati Interpol e il formato delle risposte del portale di ricerca europeo, a norma dell'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, C(2021) 6484 definitiva. 17 Decisione di esecuzione della Commissione, del 6 settembre 2021, che specifica la procedura tecnica di interrogazione da parte del portale di ricerca europeo dei sistemi di informazione dell'UE, dei dati Europol e delle banche dati Interpol e il formato delle risposte del portale di ricerca europeo, a norma dell'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consigli, C(2021) 6484 definitiva; decisione di esecuzione della Commissione, del 6 settembre 2021, che specifica la procedura tecnica di interrogazione da parte del portale di ricerca europeo dei sistemi di informazione dell'UE, dei dati Europol e delle banche dati Interpol e il formato delle risposte del portale di ricerca europeo, a norma dell'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, C(2021) 6486 definitiva.