Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/81: Ordinanza sull’interoperabilità dei sistemi d’informazione Schengen/Dublino · 31 pagine

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33 dei regolamenti UE IOP. Nel campo di applicazione dell’articolo 29 paragrafo 4 del regolamento (UE) 2019/817 la verifica delle identità diverse è effettuata in presenza della persona interessata. A quest’ultima è offerta la possibilità di spiegare le circostanze all’autorità responsabile. Nel caso in cui la verifica manuale delle identità diverse sia svolta alla frontiera, essa avviene, ove possibile, entro 12 ore dalla creazione di un collegamento giallo. La creazione di un eventuale collegamento verde indica che i dati di identità relativi ai dati oggetto del collegamento appartengono a due persone diverse e che non sono stati utilizzati in maniera illecita. Questo può essere il caso quando i dati oggetto del collegamento evidenziano dati biometrici differenti ma gli stessi dati di identità perché due persone hanno casualmente lo stesso nome e la stessa data di nascita. Il collegamento verde permette così di facilitare il controllo dell’identità delle persone che viaggiano in modo lecito, evitando che vengano inutilmente trattenuti alla dogana per una verifica più approfondita dell’identità. Un collegamento rosso viene invece creato quando esistono identità multiple usate in maniera illecita oppure frodi di identità, ad esempio quando una persona utilizza più identità differenti, utilizza il documento di viaggio di un’altra persona o fa finta di essere qualcun altro. Un collegamento bianco viene infine creato quando i dati oggetto del collegamento si riferiscono alla stessa persona, la quale è già registrata almeno in un altro sistema di informazione dell’UE. In questo modo viene agevolata la mobilità delle persone che sono ad esempio legittimamente in possesso di più documenti di viaggio validi.

Articolo 24

L’articolo 24 stabilisce le autorità che hanno accesso ai dati oggetto di un collegamento rosso, bianco o verde. Secondo il capoverso 1, in caso di collegamento rosso, tale diritto spetta alle autorità che hanno accesso ad almeno uno dei sistemi di informazione di cui all’articolo 110a LStrI o all’articolo 16a LSIP interessati da tale collegamento. Queste autorità sono pertanto autorizzate a consultare i dati registrati nel fascicolo di conferma dell’identità ai sensi dell’articolo 34 lettere a e b dei regolamenti UE IOP nonché dell’articolo 26 lettere a e b della presente ordinanza (v. più avanti i commenti relativi all’art. 26 che disciplina il fascicolo di conferma dell’identità). La pertinente base giuridica è costituita dall’articolo 26 paragrafo 2 dei regolamenti UE IOP.

Conformemente all’articolo 24 paragrafo 2, le autorità che hanno accesso ai due sistemi di informazione di cui all’articolo 110a LStrI o all’articolo 16a LSIP possono consultare, in caso di collegamento bianco, i dati registrati nel fascicolo di conferma dell’identità (v. anche commenti all’art. 26). La relativa base giuridica è rappresentata dall’articolo 26 paragrafo 3 dei regolamenti UE IOP che disciplina l’accesso ai collegamenti bianchi. La condizione è che l’autorità che effettua la consultazione abbia accesso ad entrambi i sistemi di informazione tra i quali esiste un collegamento bianco.

L’articolo 24 paragrafo 3 disciplina l’accesso ai dati provenienti dai collegamenti in caso di un