Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/81: Ordinanza sull’interoperabilità dei sistemi d’informazione Schengen/Dublino · 31 pagine

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dell’identità. La relativa base giuridica è costituita dall’articolo 110f capoverso 4 LStrI e dall’articolo 34 dei regolamenti UE IOP. Un fascicolo di conferma dell’identità contiene i seguenti dati: il tipo di collegamento tra i dati, ossia il collegamento giallo, verde, rosso o bianco (lett. a), il riferimento ai sistemi di informazione Schengen/Dublino in cui sono registrati i dati oggetto del collegamento (lett. b), il numero di identificazione unico che permette di estrarre i dati oggetto del collegamento dai corrispondenti sistemi di informazione Schengen/Dublino (lett. c), l’autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse (lett. d) nonché la data della creazione del collegamento o di un suo aggiornamento (lett. e).

L’articolo 26 capoverso 2 rinvia all’allegato 2 della presente ordinanza contenente un catalogo dei dati del fascicolo di conferma dell’identità del MID. I relativi diritti di accesso si basano sull’articolo 23 della presente ordinanza che disciplina la verifica manuale di un collegamento giallo nonché sull’articolo 24 della presente ordinanza che definisce l’accesso ai dati provenienti dai collegamenti. Le autorità responsabili della verifica manuale delle identità diverse possono pertanto consultare il fascicolo di conferma dell’identità incluso il collegamento giallo (cfr. art. 110g cpv. 2 in combinato disposto con art. 110f cpv. 2 e 4 LStrI). Le autorità che hanno accesso ad almeno uno dei sistemi di informazione di cui all’articolo 110a LStrI o all’articolo 16a LSIP interessati da un collegamento rosso, possono consultare i dati registrati nel fascicolo di conferma dell’identità ai sensi dell’articolo 34 lettere a e b dei regolamenti UE IOP nonché dell’articolo 26 lettere a e b della presente ordinanza (art. 24 cpv. 1 dell’ordinanza N-IOP). Allo stesso modo le autorità che hanno accesso ai sistemi di informazione di cui all’articolo 110a LStrI o all’articolo 16a LSIP tra i quali esiste un collegamento bianco, possono consultare il fascicolo di conferma dell’identità di cui all’articolo 26 della presente ordinanza (art. 24 cpv. 2 dell’ordinanza N-IOP). Infine le autorità che hanno accesso ai sistemi di informazione di cui all’articolo 110a LStrI o all’articolo 16a LSIP tra i quali esiste un collegamento verde, possono consultare il fascicolo di conferma dell’identità ai sensi dell’articolo 26 della presente ordinanza, se dalla consultazione è emersa una corrispondenza tra i dati oggetto del collegamento (art. 24 cpv. 3 dell’ordinanza N-IOP). I summenzionati diritti ai dati secondo il capoverso 1 sono illustrati nell’allegato 2.

Articolo 27

L’articolo 27 disciplina la conservazione dei dati nel fascicolo di conferma dell’identità. In linea con quanto spiegato riguardo all’sBMS e al CIR (cfr. commenti agli art. 6 e 15), i fascicoli di conferma dell’identità e i relativi dati sono conservati soltanto finché i dati oggetto del collegamento sono conservati nei sistemi di informazione sottostanti. Successivamente sono cancellati dal MID automaticamente. Questa disposizione riprende il contenuto dispositivo dell’articolo 35 dei regolamenti UE IOP.