Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 37 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Bozza per la procedura di consultazione
per legge si utilizza l’inventario esistente, disponibile sul sito web dell’UFAM e sul geoportale federale (Corridoi faunistici (admin.ch) o map.geo.admin).
Art. 8d Misure per mantenere e ripristinare la funzionalità dei corridoi faunistici
Per garantire e promuovere l’accessibilità dei corridoi faunistici sono necessarie diverse misure. Il capoverso 1 precisa il mandato legale secondo l’articolo 11a capoverso 2 LCP per la garanzia spaziale e funzionale dei corridoi faunistici sovraregionali. Al centro è posta l’accessibilità dei corridoi, che non deve essere compromessa dalle utilizzazioni da parte dell’uomo. Nel caso di interventi che compromettono la funzionalità di un corridoio, occorre effettuare una ponderazione degli interessi che tenga adeguatamente conto dell’interesse pubblico alla funzionalità dei corridoi faunistici sovraregionali.
La Confederazione provvede alla pianificazione e alla costruzione di passaggi faunistici corrispondenti nell’ambito della propria competenza per l’attraversamento di strade nazionali. Nella realizzazione di queste costose strutture è inoltre importante, nell’ottica di una sicurezza degli investimenti, che la pianificazione del territorio dei Cantoni garantisca il libero accesso della fauna selvatica all’opera in questione nel contesto paesaggistico.
Secondo il capoverso 2 è necessario tenere conto dei corridoi faunistici sovraregionali sia nella pianificazione settoriale a livello federale che nelle pianificazioni direttrici e dell’utilizzazione a livello cantonale, conformemente alla legislazione sulla pianificazione del territorio. I corridoi faunistici d’importanza sovraregionale secondo l’inventario federale devono essere riportati nei piani direttori cantonali (cartina).
Il capoverso 3 elenca in modo non esaustivo le misure che i Cantoni sono tenuti ad adottare nell’ambito della loro competenza per il mantenimento della funzionalità dei corridoi faunistici. Un paesaggio è maggiormente percorribile se da un lato è ridotta la presenza di ostacoli, barriere e fonti di disturbo (attività del tempo libero, rumore ed emissioni luminose durante la notte) e dall’altro aumentano le strutture di indirizzamento naturali (siepi, boschetti in terreno aperto, corsi di ruscelli, superfici sfruttate in modo estensivo ecc.).
Lettera a: i Cantoni provvedono a un’utilizzazione adeguata all’interno dei corridoi faunistici, al fine di garantire l’accessibilità del paesaggio per la selvaggina. Nella maggior parte dei casi i corridoi faunistici si sovrappongono a zone non edificabili, generalmente di tipo agricolo. Essi non comportano una perdita di terreni agricoli, bensì possono contribuire a mantenerli liberi e a proteggerli da un’ulteriore cementificazione.
Lo sfruttamento agricolo e la garanzia della percorribilità dei corridoi faunistici sono sostanzialmente conciliabili. Possono sorgere problemi se lo sfruttamento agricolo è fortemente dipendente da costruzioni e impianti, per esempio nel caso di frutteti recintati, tunnel agricoli o serre. Affinché le recinzioni non compromettano i corridoi faunistici in modo permanente, occorre tenere conto dei seguenti principi per il rispetto della fauna selvatica:
• recinzioni elettriche mobili: è importante che siano installate, sottoposte a manutenzione ed elettrificate a regola d’arte e che siano contrassegnate in modo visibile. Quando all’interno della recinzione non vi sono più animali da reddito al pascolo, questa deve essere rimossa il prima possibile;
• recinzioni elettriche fisse: devono essere sotto tensione solo se vi sono animali da reddito al loro interno. Il filo più basso dev’essere collocato a un’altezza che consenta alla selvaggina di strisciare sotto la recinzione; altrimenti questo filo dev’essere rimosso quando non sono presenti animali da reddito;
• recinzioni a griglia metallica: la costruzione di recinzioni alte a griglia metallica è da evitare e dev’essere autorizzata solo su spazi ridotti. Le recinzioni forestali devono essere contrassegnate in modo visibile e dovrebbero essere rimosse il prima possibile.