Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 37 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Bozza per la procedura di consultazione

protezione del bestiame o hanno sviluppato un «comportamento critico» nei confronti dell’uomo e dei cani da compagnia. Un’altra situazione ipotizzabile è che il branco abbia iniziato a specializzarsi nella predazione di capi della specie bovina o equina. Tale comportamento viene messo in pratica dai genitori e quindi trasmesso alla progenie. Con l’eliminazione di questi branchi s’intende evitare che un siffatto comportamento possa consolidarsi nella popolazione di lupi. Nel complesso, gli interventi secondo la lettera c non devono però far sì che la popolazione in una regione di cui all’allegato 3 scenda sotto la popolazione minima pari a due o tre branchi per regione. A tale scopo il Consiglio federale ha definito una popolazione minima di 12 branchi per tutta la Svizzera, distribuiti tra cinque regioni in funzione della rispettiva superficie. Tali direttive tengono conto della crescita esponenziale della popolazione di lupi nel nostro Paese e del tendenziale aumento del numero di predazioni di animali da reddito. Esse consentono di mantenere la popolazione di lupi in Svizzera e di ridurre nel contempo i danni.

La popolazione minima di branchi per regione, definita all’allegato 3, serve a garantire la distribuzione delle popolazioni di lupi sul territorio nazionale. La popolazione minima è pari a tre branchi per le regioni più grandi (oltre 10 000 km2) e a due branchi per le regioni più piccole (meno di 10 000 km2). Le cinque regioni della Svizzera sono indicate all’allegato 3: nelle due regioni «Alpi nordoccidentali» e «Svizzera sudorientale» il valore soglia calcolato in base alla loro superficie (senza considerare insediamenti e laghi) è pari a tre branchi, nelle tre regioni «Giura», «Svizzera nordorientale» e «Svizzera centrale» a due branchi. Nella valutazione delle domande di regolazione cantonali, l’UFAM applica il principio dell’equa distribuzione anche all’interno di una regione. In caso di regolazione è consentito eliminare completamente anche i branchi che non si riproducono nel corso dell’anno.

Capoverso 4: è considerato particolarmente dannoso un genitore che si è specializzato nella predazione di bovini, equini e camelidi del nuovo mondo. Il capoverso 4 consente di abbattere anche un genitore che provoca danni, se la regolazione avviene in linea di principio attraverso l’abbattimento di giovani animali (secondo il cpv. 3 lett. a e b) e se non deve essere abbattuto l’intero branco o se detto abbattimento non è motivabile. Il Cantone fornisce a posteriori con strumenti adeguati la prova del genitore che provoca danni.

Capoverso 5: nella quota di abbattimento dei branchi vanno computati i lupi che, nell’arco di un anno, si sono inselvatichiti o sono stati abbattuti con un’autorizzazione delle autorità, sia che si tratti dell’abbattimento di un singolo esemplare pericoloso (art. 9ter) o di interventi di regolazione effettuati sui lupi dannosi di un branco nell’ambito della regolazione reattiva secondo l’articolo 12 capoverso 4bisLCP (art. 4c). Non vanno computati invece gli esemplari trovati morti per altre ragioni.

Capoverso 6: le condizioni di cui al capoverso 6 servono a far sì che, attraverso abbattimenti mirati, gli esemplari di un branco diventino e rimangano schivi. I lupi, infatti, attaccano soprattutto le prede, per cui il rischio che possano ferirsi durante la caccia a causa del comportamento difensivo dell’animale predato (in particolare colpi sferrati con gli zoccoli e con le corna) è ridotto. Tra gli animali selvatici prediligono pertanto esemplari giovani o deboli e in età avanzata, mentre tra gli animali da reddito come ovini o caprini preferiscono predare gli esemplari più piccoli e mansueti. Per ottenere l’effetto desiderato, il capoverso 6 impone ai Cantoni di effettuare gli abbattimenti dei lupi in situazioni che possano fungere da insegnamento per gli altri esemplari. Nello spirito di questa disposizione il Cantone aumenta in modo mirato il rischio per i lupi (p. es. in prossimità di greggi e mandrie di animali protetti o di insediamenti), in modo tale che l’animale impari a evitare questi luoghi e queste circostanze e in futuro se ne tenga quanto più possibile alla larga. L’adozione di misure di protezione del bestiame e l’eventuale abbattimento di lupi in loro prossimità sono pertanto da considerare un binomio inscindibile. Le esperienze degli ultimi anni nei Cantoni mostrano come un branco che rimane schivo causi molti meno problemi rispetto ai lupi solitari vaganti. Un rischio particolare per la predazione del bestiame di piccola taglia è rappresentato dai lupi solitari o dai giovani esemplari ancora inesperti nella caccia e i cui genitori sono stati abbattuti. Se, tuttavia, la