Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 37 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Bozza per la procedura di consultazione
Inoltre i Cantoni devono evitare che utilizzazioni come la silvicoltura e il turismo del tempo libero, il rumore e le emissioni luminose durante la notte compromettano la funzionalità dei corridoi in modo permanente.
Lettera b: gli elementi strutturali, centrali per la valorizzazione ecologica dei corridoi faunistici, fungono da biotopi di passaggio e comprendono la piantumazione di strutture di indirizzamento come singoli alberi e siepi, abrasioni del terreno, la creazione di pozze per anfibi o la realizzazione di piccole strutture come cumuli di pietra. Per i grandi artiodattili risulta più importante agevolare l’attraversamento che non migliorare la qualità di permanenza a lungo termine. In particolare, non è necessario creare habitat a lungo termine all’interno del corridoio faunistico. La realizzazione di strutture di indirizzamento per la valorizzazione dei corridoi faunistici fornisce un contributo alla promozione della biodiversità sulla superficie utile agricola.
Lettera c: per l’attraversamento sicuro dei corridoi faunistici in presenza di vie di comunicazione con traffico molto intenso (strade cantonali o comunali, linee ferroviarie), occorre predisporre aiuti all’attraversamento per la selvaggina (cavalcavia o sottopassi per la fauna selvatica, passaggi per piccoli animali) o adottare misure per la prevenzione degli incidenti (segnalazione di passi migratori, riduzione della velocità, segnalatori acustici e olfattivi per la selvaggina, sistemi di allarme a sensore per la selvaggina ecc.). Anche il miglioramento della sicurezza all’uscita da corpi idrici fortemente arginati contribuisce alla sicurezza dell’attraversamento.
Lettera d: nella pratica, per i passaggi faunistici all’interno di corridoi faunistici d’importanza sovraregionale è spesso impossibile trovare una soluzione ottimale, in quanto sono già presenti fonti di disturbo come i campi sportivi o le aree di allenamento dei cani che pregiudicano l’efficacia di questi costosi interventi. Per assicurare i costi d’investimento della pubblica amministrazione, la lettera d incarica pertanto i Cantoni di verificare la possibilità di rimuovere le fonti di disturbo e gli ostacoli esistenti in prossimità dei passaggi faunistici. Analogamente alla Concezione energia eolica, l’area interessata copre una superficie di 300 metri attorno ai passaggi faunistici.
Art. 8e Promozione di misure per mantenere e ripristinare la funzionalità dei corridoi faunistici
Per le misure per la garanzia funzionale dei corridoi faunistici sovraregionali, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali sulla base di accordi programmatici. Vengono finanziati provvedimenti concreti per il mantenimento o il miglioramento della permeabilità dei corridoi faunistici, ma nessun provvedimento per garantirne l’integrità spaziale. I Cantoni possono quindi richiedere, per esempio, il finanziamento di provvedimenti per l’eliminazione o il superamento di ostacoli agli spostamenti attraverso la creazione di strutture di indirizzamento, così come di provvedimenti per prevenire le collisioni. La Confederazione finanzia solo i provvedimenti all’interno dei corridoi faunistici designati.
L’ammontare delle indennità dipende dall’importanza del corridoio per l’interconnessione su vasta scala così come da diversi criteri concernenti le misure (entità, qualità, complessità, efficacia). Uno strumento idoneo per verificare l’efficacia delle misure adottate sono i controlli dell’efficacia (p. es. il monitoraggio con telecamere per la fauna selvatica).
Art. 9bis
L’attuale articolo 9bische disciplina le misure contro singoli lupi dannosi viene abrogato. La regolamentazione è ora spostata nell’articolo 9b.