Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 37 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 34Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Bozza per la procedura di consultazione

Ordinanza del 30 settembre 1991 sulle bandite federali

Art. 5 cpv. 1 lett. fbis e i

L’articolo 5 dell’ordinanza sulle bandite federali (OBAF) disciplina le disposizioni sulla protezione delle specie.

Capoverso 1: secondo la lettera fbis, nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori è generalmente vietato l’utilizzo di aeromobili civili senza occupanti. È questo il caso anche dei droni, oggi utilizzati per diversi scopi professionali. Viene ora inserita una riserva per l’impiego da parte della polizia o delle forze di intervento. È inoltre introdotta la possibilità di concedere deroghe da parte dei Cantoni. Tali deroghe possono essere utili, per esempio, per la sorveglianza ufficiale delle zone protette. Con questa disposizione, la prassi invalsa nei Cantoni di concedere deroghe viene recepita nel diritto federale. È comunque chiaro che si tratta di deroghe che devono essere verificate caso per caso. I motivi alla base di simili deroghe sono elencati nei numeri 1–4.

Alla lettera i sono introdotte modifiche terminologiche, in quanto il corpo delle guardie delle fortificazioni non esiste più e il corpo delle guardie di frontiera è stato rinominato in Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

Art. 11 cpv. 5

L’articolo 11 capoverso 5 viene abrogato in quanto non soddisfa più le esigenze attuali. I compiti di polizia di caccia non possono essere affidati alle guardie di confine, le quali non ricevono alcuna formazione in tal senso.

Sezione 6: Indennità e aiuti finanziari

Nel titolo della sezione, il concetto di indennità è integrato con il concetto di aiuti finanziari. Dopo che la Confederazione ha finora indennizzato ai Cantoni soprattutto il lavoro dei guardacaccia, la manutenzione dell’infrastruttura e i danni causati dalla selvaggina nelle bandite di caccia, con il nuovo articolo 15a (Aiuti finanziari per misure per la promozione delle specie e degli spazi vitali) in futuro sarà attribuita grande importanza allo strumento di finanziamento degli aiuti finanziari (v. art. 11 cpv. 6 LCP).

Art. 14, rubrica

In seguito all’integrazione dell’articolo 11 capoverso 6 LCP con la fattispecie dei nuovi aiuti finanziari della Confederazione per i costi delle misure di promozione delle specie e degli spazi vitali dei Cantoni, occorre modificare sia il titolo della sezione 6 sia le rubriche degli articoli 14 e 15. In questo articolo sono disciplinate le indennità per la sorveglianza delle bandite di caccia.

Art. 15, rubrica

In seguito all’integrazione dell’articolo 11 capoverso 6 LCP con la fattispecie dei nuovi aiuti finanziari della Confederazione per i costi delle misure di promozione delle specie e degli spazi vitali dei Cantoni, occorre modificare sia il titolo della sezione 6 sia le rubriche degli articoli 14 e 15. In questo articolo sono disciplinate le indennità per i danni arrecati dalla selvaggina nelle bandite di caccia.