Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 37 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Bozza per la procedura di consultazione

di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili. L’UFAM distribuisce il credito disponibile per le misure di protezione del bestiame tra i Cantoni, in base all’incidenza dei grandi predatori e al fabbisogno di protezione del bestiame nel loro territorio. Gli indici dell’anno precedente sono utilizzati per calcolare il contributo forfettario dell’anno seguente. In associazione con il credito disponibile, all’inizio dell’anno l’UFAM comunica ai Cantoni il contributo annuale massimo che sarà erogato (prestazione di garanzia finanziaria). Rientrano nella prestazione di garanzia finanziaria anche i contributi sotto forma di aiuti finanziari validi per l’anno successivo per le singole misure di protezione del bestiame e delle api nonché per le misure d’emergenza, incluse le relative condizioni. I contributi per «altre misure dei Cantoni» devono essere negoziati in via preventiva con l’UFAM. I Cantoni tengono conto delle direttive federali nei loro programmi di protezione del bestiame. Non sono ammessi doppi finanziamenti con altri aiuti finanziari della Confederazione. Per il resto, i Cantoni possono impiegare i fondi federali in base alle priorità specifiche dei loro programmi di protezione del bestiame. I conteggi delle spese sono trasmessi all’UFAM a fine anno. L’UFAM effettua il rimborso a fine anno, corrispondendo al massimo un contributo pari all’ammontare della prestazione di garanzia finanziaria di inizio anno. È prevista la possibilità di emettere anche fatture parziali nel corso dell’anno. Il contributo forfettario ai Cantoni è calcolato sulla base di quattro parametri di riferimento (lett. a–d) che devono avere tutti la stessa ponderazione nel calcolo della disponibilità a pagare della Confederazione. Quanto più elevata è l’incidenza di tali parametri di riferimento per un Cantone, tanto maggiore è l’onere per la protezione del bestiame.

I quattro parametri di riferimento sono calcolati come segue: la lettera a indica come primo criterio la quota cantonale rispetto alla popolazione di lupi della Svizzera, calcolata come numero di branchi e di coppie di lupi stanziali per Cantone. Inoltre, nell’ottica di un contributo di base, tutti i Cantoni ricevono un contributo identico per singoli lupi. La lettera b designa la quota cantonale in rapporto alla popolazione di ovini e caprini di età superiore a un anno presenti sulla superficie utile agricola di aziende di base aventi diritto ai pagamenti diretti. La lettera c designa la quota del Cantone in rapporto alla popolazione su scala nazionale di ovini e caprini in estivazione in alpeggi del Cantone e per i quali è stato corrisposto il contributo supplementare per l’attuazione di misure individuali di protezione del bestiame secondo l’articolo 47b OPD. In base all’esperienza, la maggior parte delle predazioni avviene su bestiame di piccola taglia e in alpeggi. La lettera d indica come ultimo criterio la quota cantonale in rapporto al numero su scala nazionale di cani da protezione del bestiame riconosciuti (art. 10d cpv. 4). I cani da protezione del bestiame rappresentano una misura particolarmente efficiente ma anche estremamente onerosa. I relativi costi comprendono le spese per l’esame, la detenzione e l’impiego dei cani, come anche per la tutela della sicurezza pubblica.

Art. 10g Contributi di promozione per la prevenzione dei danni causati da castori

Il Parlamento ha deciso che la pubblica amministrazione deve partecipare anche alle seguenti misure per la prevenzione dei danni causati da castori «agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate di sponda importanti per la protezione contro le piene» (art. 12 cpv. 5 lett. b LCP). Le misure finalizzate esclusivamente a proteggere dal castoro costruzioni e impianti privati, come anche le strade agricole, non sono incluse in questo elenco della LCP e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici e non vengono promosse. L’articolo 10g precisa i contributi di promozione a favore delle misure previste dalla legge.

Il capoverso 1 menziona le misure per prevenire i danni causati da castori o per evitare una minaccia ad essi attribuibile, la cui adozione viene sostenuta dall’UFAM con un aiuto finanziario pari al massimo al 30 per cento.

Alla lettera a sono elencate le misure molto onerose da realizzare, e quindi costose, come palancole, pareti stagne o reticoli di protezione antiscavo. Tali misure impediscono ai castori