Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 37 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Bozza per la procedura di consultazione

regolazione viene effettuata proattivamente allo scopo di mantenere un effettivo di fauna selvatica adeguato a livello regionale, come previsto al capoverso 3 lettera c, i lupi possono essere abbattuti in tutto il loro areale di attività e non soltanto nei pressi di greggi e mandrie di animali da reddito e di insediamenti, non trattandosi di interventi che devono avere un effetto educativo. Per evitare di eliminare per errore i genitori, si consiglia di iniziare il prima possibile con la regolazione proattiva dei branchi a partire da settembre/ottobre, quando gli esemplari giovani sono ancora facilmente distinguibili dagli adulti. Se invece dev’essere eliminato l’intero branco, non è più fondamentale differenziare i piccoli dai loro genitori, per cui si può iniziare a intervenire anche dopo la prima neve. A quel punto è più facile avvistare i lupi seguendone le tracce, per poi abbatterli con appostamenti fissi.

Il capoverso 7 impone ai Cantoni l’obbligo di coordinarsi all’interno della rispettiva regione di cui all’allegato 3. Si tratta sia di esaminare congiuntamente i rilevamenti delle popolazioni che di coordinare le misure previste. In casi eccezionali può anche essere necessario concertarsi con una regione vicina. La disposizione di questo capoverso è legata direttamente a quella del capoverso successivo.

Capoverso 8: l’UFAM rilascia la sua autorizzazione ai Cantoni per la durata di un anno o di un periodo di regolazione. Al fine di ottimizzare l’iter burocratico, i Cantoni interessati devono coordinare le domande tra loro (v. cpv. 7) onde consentire all’UFAM di verificarle in maniera ordinata. I Cantoni sono altresì tenuti a trasmettere le domande all’UFAM il prima possibile, differenziandole per regione (a cui appartiene il Cantone secondo l’all. 3) e per branco. Ai fini del coordinamento intercantonale, l’UFAM provvede dunque a esaminare tali domande per regione insieme ai Cantoni interessati, verificando la popolazione di lupi presente nella regione e la sua distribuzione a livello territoriale, l’adempimento dei presupposti per una regolazione, le quote di abbattimento consentite e l’eventuale eliminazione di determinati branchi. Nelle sue decisioni sulle singole domande dei Cantoni, l’UFAM tiene conto dell’esito di questo coordinamento intercantonale, considerando in particolare l’entità del potenziale danno nei diversi territori battuti dai branchi, nonché la distribuzione favorevole e uniforme dei branchi all’interno delle singole regioni e della Svizzera in generale.

Art. 4c Regolazione del lupo secondo l’articolo 12 capoverso 4bis della legge sulla caccia

Come stabilito all’articolo 7a LCP, il periodo di regolazione proattiva dei branchi di lupi inizia il 1º settembre e dura fino al 31 gennaio.

La regolazione proattiva è possibile dunque solo al termine dell’estivazione. Il nuovo articolo 12 capoverso 4bisLCP consente tuttavia ai Cantoni, in determinate condizioni e previo consenso dell’UFAM, di regolare già durante l’estate (dal 1º giugno al 31 agosto) gli eventuali branchi che hanno causato danni (regolazione reattiva). Questo per garantire la protezione del bestiame durante il periodo di estivazione, che di solito inizia alla fine di maggio, se le misure di protezione ragionevoli non sono sufficienti. Tale regolazione può essere necessaria, secondo la disposizione di legge, soprattutto per contenere sin dall’inizio quei branchi che si specializzano nella predazione particolarmente problematica di grandi animali da reddito come bovini, equini e camelidi del nuovo mondo. In tale ottica l’articolo 12 capoverso 4bisLCP disciplina la regolazione reattiva dei branchi a titolo di legislazione speciale (lex specialis) in aggiunta all’articolo 12 capoverso 4 LCP.

Il capoverso 1 precisa il danno ai sensi dell’articolo 12 capoverso 4bisLCP. La regolazione reattiva dovrebbe rimanere possibile quando viene raggiunta una soglia di danno di 8 animali da reddito (ovini e caprini) uccisi, a condizione che il danno si sia verificato durante l’attuale periodo di estivazione e che gli animali siano stati protetti mediante misure ragionevoli di protezione del bestiame.

Per danno ai sensi dell’articolo 12 capoverso 4bisLCP s’intende inoltre l’uccisione o il ferimento grave di un animale da reddito della specie bovina o equina o di camelidi del nuovo mondo, a condizione che siano state adottate le misure ragionevoli di protezione del bestiame secondo