Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 37 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Bozza per la procedura di consultazione
Art. 6 cpv. 2, terzo periodo
Nel capoverso 2 viene aggiunto un terzo periodo relativo al trattamento veterinario d’emergenza di animali selvatici feriti. Questa nuova regolamentazione risponde a un’esigenza emersa nella prassi d’esecuzione e crea certezza del diritto per il personale veterinario.
Capita di frequente che i veterinari in libera professione debbano intervenire su selvaggina bisognosa di cure, rinvenuta da privati nella natura. Tale situazione li pone dinanzi a un dilemma: il trattamento veterinario presuppone infatti un’autorizzazione cantonale, che però difficilmente può essere ottenuta nei tempi richiesti, e d’altro canto il mancato intervento dà luogo a un conflitto etico. È quindi comprensibile che i veterinari curino spesso gli animali feriti senza autorizzazione. Con la presente integrazione del capoverso si garantisce a livello giuridico che i veterinari in libera professione possano sottoporre tali animali a un primo trattamento anche senza autorizzazione, a condizione che questi siano poi consegnati a un centro di assistenza riconosciuto, vengano nuovamente rilasciati nel luogo del ritrovamento o siano sottoposti a eutanasia. L’uso delle espressioni «primo trattamento» e «poi» chiarisce che non deve trattarsi di cure a lungo termine. Per contro, il veterinario deve poter coprire un fine settimana o una settimana di vacanza se in quel momento non vi è alcuna istituzione competente raggiungibile.
Art. 7 cpv. 1, secondo periodo
Nell’articolo 7 è disciplinato il «divieto di commercio» di animali appartenenti a specie protette. In seguito all’abrogazione dell’ORES dev’essere stralciato anche il relativo rimando nel capoverso 1. Il capoverso viene ora sistematicamente strutturato in modo più comprensibile. Le deroghe al divieto di commercio sono elencate alle lettere a e b. La lettera a riprende la deroga già prevista nell’attuale capoverso 1 per la selvaggina nata in cattività e per la quale esiste un attestato di allevamento oppure che è adeguatamente contrassegnata. La lettera b introduce invece, conformemente alle attuali previsioni dell’ORES, una deroga per gli animali selvatici catturati nell’ambito di progetti di reinsediamento secondo l’articolo 8 OCP. Con questa nuova disposizione vengono inoltre presi in considerazione, in aggiunta agli stambecchi, anche altri animali protetti. È questo il caso della lince, la cui diffusione e tutela dipendono anche da progetti ufficiali di reinsediamento.
Art. 8bis
L’articolo 8bisviene spostato nell’articolo 8a.
Art. 8a
L’articolo 8a riprende senza modifiche le disposizioni del precedente articolo 8bis.
Art. 8b Utilizzo di droni per il salvataggio di caprioli
Spesso, in primavera, le femmine di capriolo nascondono i loro piccoli appena nati nella folta vegetazione, anche nei prati da sfalcio, e tornano ad allattarli più volte al giorno per brevi periodi. Questi cuccioli sono quindi esposti alla minaccia di essere gravemente feriti o uccisi dalle falciatrici degli agricoltori.
Da tempo, i cacciatori si adoperano per salvarli. L’ulteriore sviluppo di droni e termocamere consente ora di individuare in modo efficiente per via aerea i piccoli nascosti, così da poterli localizzare con precisione, catturarli e rimuoverli dalla zona di pericolo della falciatrice. Il prelievo temporaneo dei cuccioli è da intendersi come cattura. I droni rappresentano