Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 37 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Bozza per la procedura di consultazione
annuale. Questi importi sono versati dall’UFAM ai Cantoni separatamente e mediante decisioni individuali.
Capoverso 1: l’UFAM può partecipare al finanziamento dei lavori di pianificazione regionali e quindi interaziendali per la protezione del bestiame e delle api. Questa formulazione potestativa indica che eventuali lavori di pianificazione dei Cantoni secondo il presente capoverso devono essere preventivamente discussi con l’UFAM e definiti contrattualmente nell’ambito di una convenzione. L’UFAM eroga contributi forfettari caso per caso. Il contributo forfettario si basa sugli oneri medi dei Cantoni per una fornitura efficiente delle prestazioni. Viene stabilito dall’UFAM nell’ambito della prestazione di garanzia finanziaria e verificato periodicamente. La lettera a disciplina la possibile promozione della «pianificazione regionale degli alpeggi per ovini e caprini» da parte dell’UFAM. Diversamente dalla rilevazione pianificatoria delle aziende agricole sulla superficie utile agricola, in molti luoghi la rilevazione pianificatoria delle aziende alpestri non è ancora avvenuta. Questo vale in particolare per gli alpeggi per il bestiame di piccola taglia (ovini e caprini), per i quali spesso non viene rilevato il perimetro né vengono distinte le zone che non possono essere messe a pascolo secondo la legislazione vigente sull’agricoltura (art. 29 OPD). La rilevazione degli alpeggi per il bestiame di piccola taglia costituisce un presupposto fondamentale per la pianificazione cantonale della protezione del bestiame. Solo rilevando a livello pianificatorio i perimetri effettivi dei pascoli, il loro utilizzo nel tempo e il carico concreto, si possono definire concretamente le misure di protezione del bestiame possibili ed efficaci, nonché riconoscere il potenziale per eventuali modifiche dell’azienda o per il possibile accorpamento di alpeggi confinanti. In questa lettera è prevista anche la possibilità di finanziare la verifica periodica della pianificazione regionale degli alpeggi per ovini e caprini. La lettera b disciplina la possibile promozione di una pianificazione per la prevenzione di incidenti e conflitti con cani da protezione del bestiame riconosciuti nelle aziende agricole o alpestri. Finora l’UFAM ha agito su tale fronte nell’ambito del suo piano di sicurezza per la gestione dei cani da protezione del bestiame attraverso il Servizio per la prevenzione degli infortuni nell’agricoltura (SPIA), operando in tutte le aziende che impiegano cani da protezione del bestiame provenienti dal programma federale. Adesso i Cantoni possono decidere se prevedere o meno una tale perizia di sicurezza. Il sostegno dell’UFAM è possibile solo per le aziende che impiegano cani da protezione del bestiame riconosciuti secondo l’articolo 10d capoverso 4 e a condizione che i contenuti di questi lavori di pianificazione corrispondano alla qualità e alla concezione degli attuali lavori di pianificazione da parte del SPIA o che l’esecuzione sia affidata al SPIA stesso. La lettera c regolamenta la partecipazione dell’UFAM alla pianificazione cantonale per la separazione della rete di percorsi pedonali e sentieri nella zona d’impiego di cani da protezione del bestiame riconosciuti, nonché l’attuazione delle misure corrispondenti. In linea di principio, nella creazione della rete di percorsi pedonali e sentieri occorre tenere conto delle esigenze dell’agricoltura (art. 9 LPS; RS 704). Tale separazione è considerata una delle misure più efficaci per prevenire i conflitti tra escursionisti i cani da protezione del bestiame. Una partecipazione ai costi da parte dell’UFAM è vincolata alla dimostrazione di tale misura in una perizia secondo la lettera b. La lettera d disciplina la possibile promozione della pianificazione territoriale per la prevenzione di conflitti con gli orsi bruni. Sono determinanti in particolare il riconoscimento e la localizzazione precisi delle fonti di cibo «antropiche» come bidoni dell’immondizia, mucchi di compost ma anche apiari ecc., che potrebbero indurre gli orsi ad avvicinarsi a insediamenti o edifici. Una simile assuefazione degli orsi alla vicinanza con l’uomo dev’essere assolutamente evitata, in quanto può dare luogo a problemi in tempi molto rapidi. Oltre alla rilevazione di tali fonti di cibo, viene sostenuta finanziariamente anche la pianificazione per renderle inaccessibili. L’attuazione delle misure stesse non riceve invece alcun sostegno.
Il capoverso 2 regolamenta la procedura per il calcolo e l’erogazione dei contributi forfettari annuali dell’UFAM ai programmi cantonali di protezione del bestiame. I Cantoni utilizzano tali fondi in particolare per erogare aiuti finanziari ad agricoltori e apicoltori per l’adozione di misure per la protezione del bestiame e delle api e di misure d’emergenza, qualora non vi siano misura