Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 37 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Bozza per la procedura di consultazione

confrontabili tra loro, consentendo una ricostruzione temporale ininterrotta dei dati per ciascuna colonia.

La lettera b impone ai Cantoni l’obbligo di motivare nella loro domanda la regolazione prevista degli effettivi. Come motivazione possono essere indicati sia i potenziali danni allo spazio vitale (ossia al bosco o ad aree agricole) sia la potenziale concorrenza con altre specie selvatiche o con stambecchi della medesima colonia.

Lettere c e d: i Cantoni specificano, oltre al tipo di misure previste, anche la popolazione finale auspicata per ciascuna colonia. Questi dati consentono all’UFAM di verificare, ai fini dell’autorizzazione rilasciata per un periodo massimo di quattro anni, se con la regolazione prevista si riesca a ottimizzare la crescita della colonia e allo stesso tempo minimizzare i danni.

Capoverso 3: i provvedimenti di regolazione mediante attività venatoria non devono mettere a rischio la struttura naturale di una popolazione di stambecchi (sesso ed età). In particolare, i Cantoni sono tenuti a pianificare gli interventi in modo da non abbattere troppi esemplari maschi e da garantire che, all’interno della popolazione maschile, vi sia un numero sufficiente di maschi più anziani che siano in grado di generare la maggior parte della progenie e che, come tali, risultino essere i più produttivi e di maggior pregio. Con la specifica che almeno la metà degli animali abbattuti dev’essere di sesso femminile, si raggiunge lo scopo di ottenere in linea di principio una regolazione, ossia un adeguamento numerico della popolazione all’obiettivo prestabilito. Qualora sia necessaria una riduzione più drastica dell’effettivo, il Cantone deve aumentare la quota di femmine da abbattere a oltre il 50 per cento.

Capoverso 4: come attualmente, i Cantoni sono tenuti a coordinare tra loro sia il rilevamento degli effettivi che gli interventi venatori di regolazione delle colonie di stambecchi. Se queste ultime si estendono su più Paesi, occorrerebbe possibilmente mirare a un coordinamento internazionale.

Capoverso 5: d’ora in avanti l’UFAM potrà rilasciare l’autorizzazione al piano di regolazione cantonale per un periodo massimo di quattro anni, anziché di anno in anno come previsto sinora per l’approvazione della pianificazione cantonale degli abbattimenti. Ciò consentirà di ridurre l’onere amministrativo a carico di Confederazione e Cantoni. Questa periodicità quadriennale verrà possibilmente sincronizzata con il periodo di validità degli Accordi programmatici NPC. I parametri di abbattimento potranno e dovranno anche essere corretti a cadenza annuale. Nello specifico, qualora si verifichino eventi naturali all’interno delle colonie di stambecchi (p. es. moria invernale o epizoozie) i Cantoni sono esortati a ridurre opportunamente o sospendere del tutto gli abbattimenti richiesti nell’arco di tempo autorizzato.

Art. 4b Regolazione del lupo secondo l’articolo 7a capoverso 1 lettera b LCP

Questo articolo disciplina l’attuazione dell’articolo 7a LCP rispetto alla possibilità di regolazione proattiva delle popolazioni di lupi da parte dei Cantoni. Lo scopo è consentire a questi ultimi di regolare a priori le popolazioni di lupi al fine di prevenire danni e conflitti, anziché a posteriori dopo che danni o conflitti si sono già verificati. Gli obiettivi sono far sì che nelle regioni vi sia una popolazione di lupi adeguata, che le dimensioni dei branchi siano adeguate e che i lupi manifestino un comportamento quanto più schivo possibile nei confronti di esseri umani e animali da reddito. Come recita l’articolo 7a LCP, la regolazione proattiva non deve mettere in pericolo la popolazione di lupi, come peraltro prevede il mandato costituzionale (art. 78 cpv. 4 e art. 79 Cost.; RS 101).

Gli interventi richiedono la previa autorizzazione dell’UFAM, che verifica se sono soddisfatti i requisiti per una regolazione proattiva. L’articolo 7a LCP indica esplicitamente che la regolazione dev’essere necessaria per impedire il verificarsi di un danno, sempre che ciò non possa essere raggiunto mediante misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili. Il legislatore esprime dunque chiaramente che, anche nel caso della regolazione proattiva del lupo, si deve presupporre come mezzo meno invasivo la preventiva adozione di provvedimenti