Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 37 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Bozza per la procedura di consultazione

Lettera e: in determinati corpi idrici artificiali, il castoro può arrecare un danno rilevante in tempi estremamente rapidi. Sono minacciati per esempio i cosiddetti «ruscelli sospesi», ossia i corsi d’acqua deviati dall’uomo in un alveo situato al di sopra del terreno circostante (come p. es. gli ex canali di mulini o i canali in prossimità di prati irrigui), o i laghetti artificiali in zone declive. Se un castoro scava sotto il bordo di tali corpi idrici o sbarra le acque, la fuoriuscita o il rigurgito dell’acqua possono causare rapidamente un danno rilevante, per esempio a costruzioni e impianti.

Capoverso 3: l’attività dei castori può minacciare anche le persone. Il presente capoverso disciplina tale fattispecie nel dettaglio.

Lettera a: anche se raramente, può capitare che i castori mordano le persone, perlopiù bagnanti nelle ore marginali, senza essere stati provocati. Se tale circostanza si verifica ripetutamente in un determinato luogo, si può ritenere che la responsabilità sia sempre dello stesso castoro, che potrà quindi essere abbattuto. Non si conoscono, e non sono pertanto necessarie, misure di prevenzione che possano essere adottate preventivamente e che siano anche efficaci.

Lettera b: un danno secondo il capoverso 2 lettera a non comporta necessariamente una minaccia per le persone. Diverso è il discorso se i castori scavano gallerie sotto infrastrutture di trasporto di interesse pubblico, o sotto argini e scarpate di sponda che rivestono importanza per la protezione contro le piene. Nel caso delle infrastrutture di trasporto si genera un pericolo di cedimento rilevante, mentre gli argini contro le piene possono essere indeboliti a tal punto che un evento di piena potrebbe provocare una rottura con conseguente allagamento del terreno al di là dell’argine.

Capoverso 4: l’autorizzazione di abbattimento deve servire a prevenire un danno emergente o una minaccia. Il perimetro dev’essere delimitato in modo tale che la misura sia rivolta esattamente al castoro responsabile del problema. Il periodo dell’autorizzazione di abbattimento deve avere una durata limitata, nel corso della quale dovranno essere possibilmente attuate le misure di prevenzione ragionevolmente esigibili secondo l’articolo 10h. Qualora tale intervallo di tempo non fosse sufficiente, la decisione dovrà essere prorogata. Laddove necessario, i Cantoni coordinano le eventuali misure contro singoli castori. Poiché tali misure di prevenzione dei danni agli impianti infrastrutturali sono frequentemente molto complesse e richiedono diversi anni per la pianificazione e la realizzazione, spesso non è possibile esigerne l’adozione a titolo preventivo. Pertanto, la durata della decisione deve servire ad attuare di conseguenza tali misure di prevenzione.

Capoverso 5: se nel perimetro della misura secondo il capoverso 4 è attestata la presenza di una famiglia di castori, l’esemplare dannoso non potrà essere abbattuto a distanza nel periodo di allattamento dei giovani castori, vale a dire tra il 16 marzo e il 31 luglio. La misura consisterà piuttosto nella cattura in una trappola a trabocchetto secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera a. Si potrà così controllare l’animale catturato prima di un eventuale colpo di grazia ed evitare così di uccidere le femmine che allattano, che dovranno essere rimesse in libertà.

Art. 10 Risarcimento dei danni provocati da esemplari di specie protette

Nell’ambito della procedura di consultazione, i Cantoni sono invitati a esprimersi in merito alle fattispecie di risarcimento secondo l’articolo 10 capoverso 1.

La nuova versione dell’articolo 10 adatta la disposizione in materia di risarcimento dei danni provocati da grandi predatori come orsi, linci, lupi, sciacalli dorati, nonché da aquile reali, lontre e castori alle nuove disposizioni legislative e alle esigenze di un’esecuzione migliorata.

Il capoverso 1 riformula le fattispecie di indennità, per le quali vengono sentiti i Cantoni (art. 13 cpv. 4 secondo periodo LCP).