Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 37 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Bozza per la procedura di consultazione

ragionevolmente esigibili volti a impedire danni agli animali da reddito. Il danno, tuttavia, non deve essersi necessariamente già verificato, come invece prevede la regolazione reattiva delle popolazioni ex articolo 12 capoverso 4, bensì è sufficiente che il suo verificarsi possa essere previsto con ragionevole certezza. Analogamente, si tratta ora di prevenire un danno e non più un grande danno. La motivazione è da ricercarsi anche nelle esperienze degli ultimi anni, dalle quali emerge che con le sole misure di protezione del bestiame si possono ridurre, ma non impedire del tutto, gli attacchi e le predazioni da parte dei lupi. Nonostante la regolazione preventiva, il lupo rimane una specie protetta. L’ordinanza garantisce che venga mantenuta la presenza di una popolazione minima di 12 branchi in Svizzera. Il Consiglio federale ritiene inoltre che grazie alla regolazione preventiva i lupi torneranno a essere più diffidenti. Il numero effettivo di branchi potrebbe così collocarsi al di sopra della popolazione minima di 12 branchi.

Il capoverso 1 stabilisce che la regolazione proattiva delle popolazioni di lupi debba avvenire attraverso interventi sui branchi, essendo questi ultimi determinanti per l’evoluzione degli effettivi della specie. Per branchi di lupi s’intendono i nuclei familiari composti da entrambi i genitori, accompagnati dai rispettivi giovani lupi nati nell’anno in corso o in alcuni casi negli anni precedenti. Nel corso del loro primo anno di vita i giovani lupi sono parte integrante del branco, dopodiché la maggior parte dei giovani animali si stacca; soltanto alcuni esemplari continuano a farne parte come lupi adulti (di età superiore a un anno), occupandosi negli anni a venire, come aiutanti, dell’allevamento dei piccoli nati dai loro genitori. La riproduzione all’interno del branco avviene generalmente tutti gli anni, ma anche negli anni in cui non si verifica, la coppia di genitori e alcuni giovani esemplari nati gli anni precedenti rimangono insieme e continuano a vivere in branco.

La regolazione dei branchi di lupi è soggetta a previa autorizzazione dell’UFAM. Quest’ultimo analizza le dimensioni della popolazione e verifica la necessità e la legittimità dell’intervento per ogni singolo branco. Come specificato nella frase introduttiva di questo capoverso, spetta ai Cantoni decidere in merito alla regolazione di un branco. Per semplificare le procedure amministrative, i Cantoni possono emanare un’unica decisione collettiva a livello cantonale per tutti i branchi oggetto di regolazione nel corso del periodo successivo.

Il capoverso 2 specifica i requisiti, in termini di contenuto, che devono soddisfare le domande di regolazione dei branchi trasmesse dai Cantoni all’UFAM ai fini della sua autorizzazione.

Lettera a: i Cantoni devono comunicare all’UFAM l’evoluzione della popolazione di lupi sul loro territorio.

Numero 1: va indicato il numero di branchi e di coppie di lupi stanziali. In genere occorre anche prevedere che questi nuclei si riprodurranno nel corso dell’anno. Gli esemplari singoli sono invece difficili da rilevare, soprattutto se in movimento, per cui solitamente non è possibile indicare un dato preciso. Per i branchi e le coppie di lupi, inoltre, è necessario tracciare a grandi linee su una cartina il loro areale di attività, essendo particolarmente importante circoscriverli rispetto a branchi e coppie eventualmente presenti nelle vicinanze. Le cartine degli areali di attività sono utili anche a indicare l’appartenenza dei branchi e delle coppie di lupi alle cinque regioni riportate all’allegato 3.

Numero 2: per ogni branco va specificata la composizione attuale, in particolare anche il numero di giovani animali nati nell’anno precedente e, se già noto, anche nell’anno in corso.

Numero 3: per i singoli branchi, i Cantoni indicano se negli ultimi dodici mesi ci sono stati casi di abbattimento su ordine ufficiale o di inselvatichimento, dal momento che questi lupi vanno computati nella percentuale di abbattimento (v. cpv. 4).

La lettera b stabilisce l’obbligo per i Cantoni di motivare la regolazione, ossia di spiegare la ragione per cui è necessaria. Le possibili motivazioni sono: il numero 1 consente la regolazione al fine di prevenire danni ad animali da reddito in aziende agricole presso le quali sono attuate le misure di protezione del bestiame prescritte dal Cantone e ritenute ragionevoli ai sensi dell’articolo 10c. Non sarebbe invece una motivazione legittima per l’abbattimento di un lupo