Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 37 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Bozza per la procedura di consultazione

consulenza per la gestione della fauna selvatica possono essere gestiti dal personale esistente.

6.2 Conseguenze per i Cantoni

Il progetto ha ripercussioni finanziarie per i Cantoni. I Cantoni devono farsi carico al 50 per cento del risarcimento dei danni causati dai castori agli impianti infrastrutturali, con un onere stimato di circa 1–2 milioni di franchi all’anno per tutta la Svizzera. Per contro, la Confederazione partecipa ora ai costi delle misure volte a prevenire i danni causati dal castoro, come anche ai costi delle misure per la promozione delle specie e degli spazi vitali nelle bandite di caccia e nelle riserve d’uccelli, che finora erano interamente a carico dei Cantoni.

Il progetto ha ripercussioni per i Cantoni a livello di effettivo di personale. L’esecuzione delle disposizioni contenute nel presente atto implica un considerevole onere supplementare per le autorità cantonali preposte alla caccia. In particolare, la gestione del lupo come specie protetta comporta un elevato impegno finanziario e in termini di effettivo di personale per i Cantoni di montagna, mentre la gestione del castoro come specie protetta determina un sostanziale maggior impegno finanziario e in termini di effettivo di personale per i Cantoni di pianura. L’impegno a carico dei Cantoni di montagna per la gestione dello stambecco come specie protetta non dovrebbe invece discostarsi molto da quello attuale. Gli aiuti finanziari globali della Confederazione ai Cantoni per la gestione del lupo (art. 4d OCP) offrono un importante sostegno a tale lavoro. Il risarcimento parziale dei danni alle infrastrutture causati dal castoro comporta inoltre un sostanziale sgravio per i Cantoni di pianura.

Alcune novità rendono necessarie modifiche corrispondenti nel diritto cantonale. È questo il caso in particolare degli articoli 1a, 4a, 8b, 8c-e, 10c e 10d.

6.3 Ripercussioni per i Comuni

Il progetto non ha ripercussioni finanziarie o sull’effettivo di personale per i Comuni.

6.4 Ripercussioni per l’economia, la società, l’ambiente e le zone rurali, comprese le regioni di montagna

Il presente atto normativo ha l’obiettivo di sgravare soprattutto l’agricoltura di montagna, regolando in maniera efficace la popolazione di lupi. In tal modo, e unitamente alle misure di protezione del bestiame, si potranno ridurre i danni agli animali da reddito. I lupi, se schivi e tendenti a evitare l’uomo, sono garanzia di un consenso più ampio nei confronti di questa specie animale altamente dibattuta a livello politico. Anche con la presente attuazione della regolazione preventiva è possibile garantire il mantenimento della popolazione di lupi in Svizzera. Una regolazione è ammessa solo in casi motivati. La revisione dell’ordinanza assicura inoltre un numero minimo di branchi di lupi.

Il presente atto normativo viene però anche incontro ai Cantoni di pianura, consentendo una gestione mirata del castoro e dei danni da esso arrecati. In tal modo il progetto contribuisce a permettere la coesistenza a lungo termine con queste specie protette di selvaggina. Il progetto non ha ripercussioni sostanziali per i centri urbani e sugli agglomerati, né ha ripercussioni rilevanti per l’economia.