Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 37 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Bozza per la procedura di consultazione

dissuasione messi in atto rimangono inefficaci. La mancanza di diffidenza e l’inefficacia delle misure di dissuasione sono da considerarsi problematiche e per questo i lupi devono essere abbattuti se mostrano un’eccessiva confidenza nei confronti dell’uomo. Quando si impiegano dispositivi tecnici per la dissuasione dei lupi, occorre considerare le disposizioni della legislazione federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LArm, RS 514.54; OArm, RS 514.541), sugli esplosivi (LEspl, RS 941.41; OEspl, RS 941.411) e sulla protezione degli animali (LPAn, RS 455; OPAn, RS 455.1), nonché i piani della Confederazione secondo l’articolo 10a.

Capoverso 5: i Cantoni valutano i danni o le situazioni di minaccia verificatisi sul territorio di due o più Cantoni. Ciò significa anche che stabiliscono congiuntamente un perimetro di abbattimento intercantonale e le misure da adottare, tenuto conto della legislazione federale. A tal fine riconoscono i danni e le situazioni di minaccia nel territorio dell’altro Cantone. Tali danni e situazioni di minaccia possono essere elencati come motivazione nelle rispettive decisioni cantonali. Anche in questi casi occorre rispettare il diritto federale e la Convenzione di Berna.

Capoverso 6: l’abbattimento di un singolo lupo deve servire a prevenire altri danni agli animali da reddito o a evitare un’ulteriore minaccia per le persone. Occorre dunque fare tutto il possibile per abbattere il lupo problematico o che manifesta un comportamento pericoloso. Il mancato abbattimento di un lupo problematico impedirebbe di raggiungere l’obiettivo di prevenire altri danni. Il perimetro di abbattimento riveste un’importanza decisiva per l’abbattimento del lupo «giusto».

Lettera a: per aumentare la probabilità di abbattere il lupo effettivamente dannoso, l’abbattimento deve avvenire solo nelle immediate vicinanze degli animali da reddito minacciati ed effettivamente protetti.

Lettera b: nel caso di pascoli la cui protezione è considerata dal Cantone non ragionevolmente esigibile (secondo l’art. 10c cpv. 2), il perimetro di abbattimento dev’essere limitato al pascolo che non può essere protetto e l’abbattimento risulta legittimo solo se vi si trovano ancora animali da reddito al pascolo. Occorre considerare che il detentore di animali da reddito è tenuto ad adottare determinate misure d’emergenza sugli alpeggi che non possono essere protetti (art. 10c cpv. 2 lett. a e b).

Lettera c: nel caso di una minaccia per le persone, occorre fare tutto il possibile per abbattere il singolo lupo effettivamente problematico. Le probabilità di successo sono maggiori se il lupo viene abbattuto nei luoghi in cui sussiste la minaccia – non necessariamente nel luogo originario, ma anche in una situazione analoga.

Art. 9c Abbattimento di un singolo lupo di un branco in caso di minaccia per le persone

Se un lupo appartenente a un branco manifesta un comportamento qualificabile come pericoloso nei confronti delle persone (secondo l’art. 9b cpv. 4 lett. a–d), il Cantone può emanare direttamente una decisione di abbattimento di tale lupo, senza ottenere il previo consenso dell’UFAM, come avviene per le misure di regolazione dei branchi (art. 4b cpv. 1).

Art. 9d Misure contro singoli castori secondo l’articolo 12 capoverso 2 della legge sulla caccia

Il nuovo articolo 9d disciplina le singole misure contro i castori e precisa l’articolo 12 capoverso 2 LCP. In linea di principio, i Cantoni possono decidere tali misure se i castori provocano danni rilevanti o rappresentano una minaccia per le persone.