Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 37 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Bozza per la procedura di consultazione
cantonale che non consente più l’impiego a regola d’arte del cane (p. es. quando il suo impiego sarebbe autorizzato solo sotto sorveglianza continua), o quando il cane non può più essere impiegato per ragioni di salute. L’iscrizione come cane da protezione del bestiame riconosciuto in AMICUS costituisce inoltre il presupposto affinché la Confederazione partecipi ai contributi di promozione cantonali per i cani da protezione del bestiame (art. 10f cpv. 2 lett. d).
Capoverso 5: i Cantoni provvedono affinché le zone d’impiego dei cani da protezione del bestiame riconosciuti siano segnalate mediante chiari pannelli di segnaletica. Tali pannelli devono essere apposti sulle vie di accesso ufficiali in modo tale che la mobilità lenta (pedoni, ciclisti, mountain-biker) sia informata con anticipo del probabile incontro imminente con cani da protezione del bestiame. Oltre ad annunciare la presenza dei cani, i pannelli devono contenere anche indicazioni sui principali comportamenti da tenere in caso di incontro. All’occorrenza, i Cantoni possono utilizzare i pannelli realizzati a tal fine dall’UFAM. L’UFAM riproduce le zone d’impiego dei cani da protezione del bestiame nel geoportale federale. Gli escursionisti possono così pianificare le loro attività in modo da evitare tali zone. Affinché la segnalazione delle zone d’impiego possa avvenire in tempo utile, i Cantoni sono tenuti a comunicare all’UFAM, entro il 15 aprile di ogni anno, i perimetri degli alpeggi in cui è previsto l’impiego di cani da protezione del bestiame riconosciuti secondo il capoverso 4.
Art. 10e Controllo della protezione del bestiame e delle api
I Cantoni sono tenuti a controllare con misure idonee le aziende detentrici di animali che attuano misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili sotto la propria responsabilità. Il controllo assicura l’attuazione efficace delle misure e, nel contempo, anche l’impiego oculato dei fondi di sostegno della pubblica amministrazione nel settore della protezione del bestiame. Può avvenire sia a campione sia al verificarsi di danni agli animali da reddito causati da grandi predatori, oppure in funzione delle esigenze qualora sussistano dubbi in merito all’attuazione effettiva delle misure. Se in occasione di un controllo vengono rilevate carenze nell’attuazione o nella manutenzione a regola d’arte di misure per la protezione del bestiame o delle api, il Cantone istruisce il responsabile dell’azienda su come correggere nel minor tempo possibile le misure in questione.
Art. 10f Contributi di promozione dell’UFAM per la prevenzione dei danni causati dai grandi predatori
Il presente articolo per la promozione di misure concrete per la prevenzione dei danni causati dai grandi predatori (protezione del bestiame e delle api) sostituisce l’attuale articolo 10ter. Mentre le disposizioni dettagliate, per esempio sulle misure o sui lavori di pianificazione dei Cantoni che beneficiano del sostegno, rimangono sostanzialmente identiche (cpv. 1), la procedura da seguire per il finanziamento dei programmi cantonali di protezione del bestiame (cpv. 2) viene adattata alla nuova base di legge. La revisione dell’articolo 12 capoverso 7 LCP conferisce ai Cantoni maggiore autonomia per quanto riguarda la realizzabilità delle misure di protezione del bestiame. Il sistema di finanziamento viene dunque modificato in modo che l’UFAM non debba più occuparsi dell’amministrazione concreta dei singoli contributi agli agricoltori. Piuttosto, corrisponde ai Cantoni un contributo forfettario annuale per i loro programmi di protezione del bestiame. I Cantoni, in linea con le loro priorità, utilizzano direttamente l’importo per il finanziamento di misure concrete di protezione del bestiame e delle api presso gli agricoltori e gli apicoltori. È a loro discrezione coinvolgere organizzazioni di propria scelta per l’attuazione dei programmi cantonali di protezione del bestiame. L’UFAM calcola l’ammontare del contributo ai Cantoni proporzionalmente all’incidenza dei lupi e della protezione del bestiame nel rispettivo Cantone (v. cpv. 2). Il finanziamento dei lavori di pianificazione cantonali da parte dell’UFAM (cpv. 1) non rientra in tale contributo forfettario