Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/23: Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici · 37 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Bozza per la procedura di consultazione
la protezione di animali da reddito per i quali non sono state adottate misure di protezione ragionevoli, nonostante fossero state possibili. Resta salvo, inoltre, l’articolo 11 capoverso 5 LCP, che vieta la regolazione del lupo all’interno di bandite federali. Il numero 2 consente di prevenire situazioni di minaccia per l’uomo a causa dei lupi. Il numero 3 consente la regolazione al fine di prevenire una riduzione eccessiva della popolazione regionale di artiodattili selvatici ad opera del lupo. L’obiettivo in tal caso è far sì che il Cantone, quale titolare del diritto di utilizzazione della selvaggina (regalia della caccia), possa continuare a disporre di un effettivo di fauna selvatica adeguato a livello regionale da destinare alla pratica venatoria ed evitare che tale effettivo subisca una riduzione eccessiva a causa dei lupi. La disposizione prevede tuttavia una restrizione che attua la volontà del legislatore. La regolazione ai sensi di questo numero non è consentita al Cantone finché la popolazione di artiodattili selvatici all’interno dell’areale di attività del branco è tale che la brucatura a scapito del ringiovanimento del bosco impone al Cantone di adottare piani di gestione del bosco e della selvaggina ai sensi dell’articolo 31 dell’ordinanza sulle foreste. Per tutelare gli alberi giovani dalla brucatura da parte degli artiodattili, questi piani contengono interventi di carattere venatorio volti a ridurre la popolazione regionale di questa specie. Ne consegue che, in questi casi, l’ulteriore impatto del lupo sulla riduzione degli effettivi di artiodattili è assolutamente auspicato, per cui non ci sarebbe alcun motivo di regolare la popolazione di lupi.
Lettera c: i lupi sono animali estremamente mobili con ampi areali di attività, per cui i territori dei branchi o delle coppie di lupi si estendono spesso oltre i confini amministrativi. Per tale motivo, i Cantoni all’interno di una delle regioni di cui all’allegato 3 devono discutere preventivamente sia della popolazione di lupi che delle misure da adottare a livello cantonale (v. cpv. 6).
Il capoverso 3 definisce le condizioni da rispettare in fase di regolazione. Tutti i criteri di cui all’articolo 7a capoverso 2 devono essere soddisfatti per poter ottenere l’autorizzazione a intervenire su un branco. In particolare le misure non devono mettere in pericolo la popolazione di lupi (ai sensi degli art. 78 cpv. 4 e 79 Cost. e degli art. 1 cpv. 1, 2 e 7a LCP) e la regolazione dev’essere necessaria per uno dei tre motivi elencati al capoverso 2 lettera b. In tale contesto occorre distinguere tra interventi di regolazione secondo le lettere a e b (eliminazione dei giovani esemplari, detta anche regolazione di base) e interventi di regolazione secondo la lettera c (soppressione di interi branchi).
Lettere a e b: la regolazione di base di cui a queste due lettere consente di prelevare una determinata percentuale per branco dei giovani nati durante l’anno. I Cantoni possono effettuare tale intervento a partire dal primo branco di lupi in una regione. In presenza di un solo branco per regione, non si deve abbattere più della metà dei giovani lupi nati quello stesso anno (giovani animali). Nel momento in cui in una data regione vivono più branchi, per ognuno di essi è possibile abbattere al massimo due terzi dei giovani lupi nati nello stesso anno (giovani animali). Il branco come unità riproduttiva non deve però essere distrutto e in particolare devono essere protetti entrambi i genitori. Con questi provvedimenti, l’evoluzione dell’effettivo di lupi e quindi anche l’andamento dei danni ad animali da reddito nel complesso, come pure nell’areale di attività del branco, vengono frenati ma non impediti. Inoltre, per effetto degli abbattimenti mirati, i genitori imparano a evitare l’uomo o gli animali da reddito, trasmettendo così tale comportamento ai giovani animali sopravvissuti. Per tale motivo, la regolazione di base è ammessa su ogni branco di lupi, indipendentemente dal raggiungimento della popolazione minima in una regione di cui all’allegato 3.
Lettera c: diversamente dalla regolazione di base (lett. a e b), l’eliminazione di un intero branco secondo la lettera c è consentita solo se in una regione di cui all’allegato 3 viene superata la popolazione minima. Secondo la Convenzione di Berna, l’eliminazione dell’intero branco è intesa come ultima ratio e soggiace dunque a requisiti più severi rispetto a una regolazione dei giovani animali secondo le lettere a e b. Tali interventi sono volti a limitare la popolazione di lupi in una regione a un livello sostenibile per l’agricoltura e a eliminare i branchi «con comportamenti anomali» che negli ultimi 12 mesi hanno aggirato misure concrete di